Cass. sez. lav., 17.6.2016, n. 12616 – Agente di commercio – Impresa familiare – IRAP
La presenza di un collaboratore familiare e, in definitiva, l’esistenza di una impresa familiare sono sufficienti per configurare un’attività imprenditoriale assoggettata ad IRAP. Questo pur in presenza di beni strumentali di valore esiguo. In questi termini si orienta la Cassazione con l’ordinanza n. 12616 del 2016.
Il dato costituito dalla presenza di un familiare è sintomatico in sé di quell’attività autonomamente organizzata necessaria ai fini dell’avveramento del presupposto dell’IRAP. Anche in presenza di beni strumentali di valore esiguo, paga l’IRAP l’agente di commercio che ha costituito un’impresa familiare per l’esercizio della propria attività e che si avvale di un collaboratore familiare, cui viene corrisposto il 47% del reddito d’impresa. Con l’ordinanza n. 12616 del 17 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la presenza di un collaboratore familiare basta per configurare un’attività imprenditoriale assoggettata ad IRAP.