Indennità di mancato preavviso
Il contratto di agenzia, come ogni altro rapporto contrattuale, è destinato a svolgere i propri effetti in un determinato ambito temporale il quale può essere più o meno ampio ma che, in ogni caso, risulta determinato nella sua estensione.
Estensione che può essere limitata ab origine (contratto a tempo determinato) come essere lasciata alla disponibilità delle stesse parti (contratto a tempo indeterminato) che sono così libere, in qualunque momento, di incidere sulla sua prosecuzione attraverso una manifestazione di volontà esercitata in tal senso.
Il rapporto di agenzia può quindi estinguersi o per la scadenza del termine o per effetto del recesso unilaterale azionato da una delle parti.
Ed è con riferimento a quest’ultima forma di scioglimento che è imposto alla parte recedente l’obbligo di comunicare tale sua volontà di recesso all’altra con un congruo anticipo (c.d. preavviso) dal cui avvenuo decorso conseguirà lo scioglimento definitivo del vincolo contrattuale.
L’inosservanza di tale adempimento comporterà l’obbligo, per il recedente, di corrispondere la relativa indennità di mancato preavviso (semprechè al contratto siano applicabili gli AEC).
L’ art. 1750 c.c., nella sua precedente formulazione (ante d.leg.vo 303/91), prevedeva espressamente che il termine di preavviso potesse essere sostituito da una <<corrispondente indennità>>.
La parte recedente si trovava quindi nella condizione di poter effettuare una scelta tra la concessione di un ulteriore periodo di tempo, durante il quale il contratto avrebbe continuato a produrre i propri effetti, e la cessazione immediata dello stesso rapporto, salvo poi l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva.
Indennità che andava determinata, alla stregua di quanto stabilito dagli accordi economici collettivi, sulla base delle <<provvigioni liquidate nell’anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso spettanti all’ agente o rappresentante o una somma a questa proporzionale in caso di esonero da una parte del preavviso>> o, qualora il rapporto avesse avuto una durata inferiore all’anno, calcolata in base <<alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto>>.
Ora, per effetto della modifica dell’ art. 1750 c.c. da parte del d.leg.vo 303/91, tale facoltà sembra essere preclusa, a meno che le parti contraenti non concordino un’eventuale indennità sostitutiva del preavviso anche attraverso il semplice richiamo degli accordi economici collettivi.
Diversamente (nel caso in cui non siano applicabili gli AEC), il recesso dal contratto di agenzia senza la concessione del prescritto periodo di preavviso dovrà intendersi quale vero e proprio inadempimento contrattuale con conseguente diritto della parte non recedente a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni conseguenti a detto repentino recesso.
Danni che, nell’ipotesi in cui a recedere sia la ditta preponente, potranno essere determinati sulla scorta delle provvigioni che l’agente avrebbe percepito se avesse continuato a svolgere la propria attività anche durante il peridoo di preavviso non concesso.
Mentre, per quanto riguarda il caso in cui a recedere sia l’agente, detti danni dovranno tenere conto della diminuzione di fatturato nella zona subita dalla preponente.