Indennità di non concorrenza
L’ art. 1751 bis c.c., introdotto dal D. Lgs. n. 303/91 in applicazione dell’ art. 20 della direttiva comunitaria CEE 86/653, regola espressamente il patto di non concorrenza a carico dell’agente dopo la cessazione del contratto di agenzia.
Il patto deve essere redatto per iscritto e deve riguardare la stessa zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia, ed infine avere una durata non superiore ai due anni successivi all’estinzione del contratto di agenzia.
La legge comunitaria 29.12.2000 n. 422,ha, poi, inserito un 2° co. all’ art. 1751 bis c.c., prevedendo il diritto dell’agente ad un’indennità, di natura non provvigionale, in relazione all’accettazione del patto di non concorrenza dopo la cessazione del contratto.
In assenza di un diverso accordo delle parti, la determinazione dell’indennità avviene nel rispetto di quanto previsto dai recenti AEC 10 dicembre 2014 (ARTIGIANATO), AEC 16 febbraio 2009 (COMMERCIO), 30 luglio 2014 (INDUSTRIA), 17 settembre 2014 (CONFAPI).