Tailandia

In Tailandia il contratto di agenzia è regolamentato dagli artt. 797–806 del Thai Civil and Commercial Code – TCCC.

Definizione (sec. 797): l’agenzia è il contratto con cui l’agente è autorizzato ad agire per un preponente e accetta di farlo; può essere espressa o tacita.

Forma (sec. 798): se l’affare che l’agente deve compiere richiede la forma scritta, anche la nomina dell’agente deve essere (almeno) provata per iscritto.

Doveri dell’agente: seguire istruzioni (anche implicite), agire personalmente salvo sub-agente autorizzato, rendere conto e consegnare somme e beni ricevuti; risponde per negligenza o eccesso di poteri (sec. 807–812).

Doveri del preponente: anticipi, rimborsi (con interessi), manleva per obbligazioni necessarie; la remunerazione si paga, salvo patto diverso, a fine agenzia; l’agente ha diritto di ritenzione sui beni del preponente fino al saldo (sec. 815–819).

Indennità di cessazione: Nessuna indennità legale di cessazione tipo Direttiva 86/653/CEE: in Thailandia l’eventuale compensazione di fine rapporto dipende dal contratto e dalle regole generali (danni/arricchimento), non da una previsione imperativa come in Europa