Lituania
In Lituania il contratto di agenzia è disciplinato dal Codice Civile della Repubblica di Lituania (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas), Libro Sesto – Diritto delle Obbligazioni (in vigore dal 1° luglio 2001), che contiene norme specifiche sui contratti di intermediazione, tra cui l’agenzia.
La disciplina, come negli altri Stati membri dell’UE, recepisce la Direttiva 86/653/CEE sugli agenti commerciali indipendenti, assicurando quindi un quadro armonizzato con l’ordinamento europeo.
Caratteristiche principali
- Definizione
L’agente è una persona fisica o giuridica che, come imprenditore indipendente, assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente (principalas). - Forma del contratto
Il contratto di agenzia deve essere stipulato per iscritto, requisito essenziale per la validità, soprattutto ai fini probatori. - Diritti dell’agente
- Diritto alla provvigione sui contratti conclusi grazie alla sua intermediazione o con clienti già da lui procurati.
- Diritto a ricevere dal preponente tutte le informazioni necessarie all’esecuzione del mandato.
- Diritto a visionare i libri contabili del preponente limitatamente alle operazioni rilevanti per calcolare le provvigioni.
- Obblighi dell’agente
- Promuovere gli affari nell’interesse del preponente.
- Osservare le istruzioni ragionevoli del preponente.
- Tutelare gli interessi economici e commerciali del preponente.
- Indennità di cessazione
Al termine del contratto, l’agente ha diritto a una indennità di clientela, a meno che:- abbia violato gravemente il contratto;
- il contratto sia cessato per sua iniziativa senza giusta causa;
- l’attività dell’agente non abbia comportato un arricchimento del preponente.
- Patto di non concorrenza
È ammesso, ma deve essere:- stipulato per iscritto;
- limitato a massimo due anni dopo la cessazione;
- riferito alla stessa area geografica, clientela e beni/servizi oggetto del contratto.
✅ In sintesi:
Il contratto di agenzia in Lituania è pienamente armonizzato con il modello europeo: tutela forte per l’agente, obbligo della forma scritta, provvigioni garantite, indennità di cessazione e limiti stringenti ai patti di non concorrenza.
