Provvigioni
Il Regolamento del 1993 e` intervenuto in modo incisivo in merito alle provvigioni, che sono dovute per tutti i negozi conclusi nella vigenza del contratto o comunque attribuibili all` opera dell` agente, e anche dopo la risoluzione del contratto quando il cliente era stato precedentemente acquisito al preponente ad opera dell` agente.
Sempre ai sensi del Regolamento del 1993, le provvigioni sono dovute nel momento in cui il negozio viene eseguito o avrebbe dovuto essere eseguito ai sensi del contratto stipulato.
Le provvigioni devono invece essere pagate al piu` tardi l` ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui furono acquisite.
Il diritto dell` agente a ricevere le provvigioni verra` meno solo ove venga definitivamente accertato che il contratto fra il preponente ed il cliente non verra` eseguito, e cio` non sia avvenuto per colpa del preponente.