Obblighi dell’agente
Secondo la Common Law, applicabile ove non sia diversamente disposto, l’agente commerciale è tenuto a:
– eseguire il contratto, facendo il necessario per conseguire gli obiettivi convenuti;
– attenersi alle istruzioni / mandato del preponente;
– cura e diligenza professionale nell` espletamento del contratto;
– eseguire personalmente il contratto;
– rispettare i diritti di proprieta` del preponente;
– informare il preponente sulla propria attività
– non porsi in una situazione di conflitto di interessi con il preponente.
Ai sensi del Regolamento del 1993, l` agente deve altresì:
– curare gli interessi del suo preponente, agendo in esecuzioni di quanto dovuto in buona fede.
– fare il possibile per negoziare o concludere le operazioni alle quali e` preposto;
– comunicare al preponente tutte le necessarie informazioni a lui note;
– eseguire le istruzioni impartite dal preponente.