Obblighi dell’agente

Secondo la Common Law, applicabile ove non sia diversamente disposto, l’agente commerciale è tenuto a:
– eseguire il contratto, facendo il necessario per conseguire gli obiettivi convenuti;

– attenersi alle istruzioni / mandato del preponente;

– cura e diligenza professionale nell` espletamento del contratto;

– eseguire personalmente il contratto;

– rispettare i diritti di proprieta` del preponente;

– informare il preponente sulla propria attività

– non porsi in una situazione di conflitto di interessi con il preponente.

Ai sensi del Regolamento del 1993, l` agente deve altresì:

– curare gli interessi del suo preponente, agendo in esecuzioni di quanto dovuto in buona fede.

– fare il possibile per negoziare o concludere le operazioni alle quali e` preposto;

– comunicare al preponente tutte le necessarie informazioni a lui note;

– eseguire le istruzioni impartite dal preponente.