Obblighi del preponente
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento del 1993 il preponente, oltre al dovere di buona fede è tenuto a:
a) fornire all` agente commerciale tutta la necessaria documentazione relativa alle merci trattate
b) procurare all` agente commerciale tutte le informazioni necesarie all` esecuzione del contratto d` agenzia ed in particolare dovra` notificare all` agente, entro un termine ragionevole, la previsione che il volume delle operazioni commerciali sara` notevolmente inferiore a quello che l` agente avrebbe potuto normalmente attendersi.
3) informare l` agente commerciale entro un termine ragionevole dell` accettazione o rigetto di qualsiasi operazione negoziata o conclusa dall` agente, e della mancata esecuzione di qualsiasi operazione che l` agente commerciale gli abbia procurato.