Il contratto di agenzia in Francia. Disciplina
La disciplina del contratto di agenzia in Francia è contenuta negli artt. 134-1 e ss. del Codice di Commercio (introdotti con la legge del 91-523 del 1991, di recepimento della direttiva Cee 653/86) e nel decreto 58-1345 del 1958 (come successivamente modificato con il decreto 92-506 del 1992).
Prevede l’art. 134-1: «L’agente commerciale è un mandatario che, in qualità di professionista indipendente, e senza essere vincolato da un contratto di prestazione d’opera, è incaricato in modo permanente di negoziare, e eventualmente di concludere, contratti di vendita, di acquisto, di locazione o di prestazioni di servizi in nome e per conto di produttori, di industriali, di commercianti o di altri agenti commerciali».
L’agente, per la legge francese, è dunque un mandatario (agisce cioè in nome e per conto del preponente). Come professionista indipendente e senza alcun vincolo di subordinazione, è incaricato stabilmente di negoziare ed eventualmente concludere degli affari.
Il contratto di agenzia non necessita di essere provato per iscritto.
Può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Nella prima ipotesi, qualora continui ad essere eseguito da entrambe le parti anche allo scadere del termine, si ritiene convertito in un contratto di agenzia a tempo indeterminato.
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