Foro competente
Individuato il rapporto tra agente e preponente quale rapporto di natura contrattuale commerciale la competenza viene riservata al giudice commerciale del luogo in cui il contratto ha avuto o avrebbe dovuto avere esecuzione.
Questo semprechè l’individuazione del rapporto proposta dall’agente non assuma le connotazioni di un rapporto di lavoro subordinato nel quale caso competente sarà il giudice del lavoro.
Immutata l’applicabilità delle disposizioni di cui al regolamento Cee 44/2001 che attribuisce alle parti la facoltà di adire altro e diverso foro di uno dei paese della Comunità Europea.