Patto di non concorrenza post contrattuale: il regime fiscale

L’art. 1751-bis c.c. concede ad agente e impresa preponente la facoltà di prevedere contrattualmente un patto che limiti la concorrenza dell’agente alla cessazione del rapporto di agenzia per un massimo di 2 anni.
La validità e applicazione di tale vincolo sono condizionate dall’effettivo versamento, all’atto dello scioglimento del rapporto, di un’indennità a favore dell’agente la cui quantificazione è affidata alla volontà delle parti tenuto conto degli Accordi Economici Collettivi di categoria.
Da un punto di vista fiscale per l’agente, l’indennità percepita ha una natura indennitaria e non provvigionale, in quanto è finalizzata a garantire un indennizzo per il divieto di sfruttare, a proprio favore, la clientela acquisita nella zona, con un nuovo mandato in concorrenza.
L’indennità percepita dovrebbe, quindi, compensare (seppur parzialmente) il futuro mancato reddito derivante dalla chiusura del rapporto di agenzia.
L’indennità per il patto di non concorrenza ha natura reddituale poiché la stessa ha quale fine la compensazione del c.d. lucro cessante derivante dalla cessazione del mandato di agenzia. Secondo la Fondazione, l’indennità può, quindi, essere classificata tra i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettera a), TUIR.
Non va  poi dimenticato che per quanto concerne le sole imprese individuali e società di persone, l’art. 17 comma 1, lettera d), TUIR , prevede la tassazione separata delle indennità per cessazione di rapporti di agenzia.
Si richiama poi, in materia IVA, che l’Agenzia delle Entrate, con la nota del 17 dicembre 2001, n. 2001/179539, ha precisato che le somme spettanti all’agente, in dipendenza dell’accettazione del patto di non concorrenza dopo lo scioglimento del contratto di agenzia, non rappresentano – in virtù della natura non provvigionale – il corrispettivo per una prestazione di servizi, bensì una forma di risarcimento. L’Agenzia “ritiene che la sua corresponsione rimanga esclusa dall’ambito di applicazione dell’IVA per mancanza del presupposto oggettivo”.
Sempre l’assenza della natura provvigionale, esclude l’assoggettamento dell’indennità alla contribuzione Enasarco.