Modifiche all’AEC 16 febbraio 2009

Stesura 10 marzo dell’Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio 16 febbraio 2009

Le parti contraenti dell’Accordo Economico Collettivo 16 febbraio 2009 si sono incontrate in Roma il 10 marzo 2010, al fine di procedere alla Stesura del nuovo testo unico, ed hanno convenuto le seguenti formulazioni a titolo di chiarimento ed integrazione ed anche con lo scopo di provvedere al coordinamento sistematico delle nuove disposizioni con quelle contenute nel precedente accordo economico collettivo.

  • Al secondo alinea del comma 12 dell’articolo 2, l’espressione “provvigioni incassate” è sostituita da “provvigioni di competenza”
  • Il comma 10 del paragrafo I dell’articolo 12 viene inserito quale terzo comma dell’articolo 12 nella seguente formulazione “”Fatta eccezione che per il primo emolumento denominato (indennità di risoluzione del rapporto), le altre componenti dell’indennità di cui al presente articolo non saranno riconosciute nelle ipotesi di scioglimento del rapporto ad iniziativa della casa mandante motivate da una fattispecie di ritenzione indebita di somme di spettanza della preponente”
  • All’art. 12 paragrafo II dopo il punto c) il paragrafo viene riformulato nella maniera seguente:

L’indennità suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – semprechè il rapporto sia in  atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell’agente dovute a:

– invalidità permanente e totale

– per infermità e/o malattia per le quali non può essergli ragionevolmente richiesta la prosecuzione del rapporto;

– conseguimento di pensione di vecchiaia Enarsarco e/o Inps;

– per circostanze attribuibili al preponente (art. 1751 c.c.);

– in caso di decesso. In  tal caso le indennità verranno corrisposte agli eredi legititmi o testamentari;

Qualora la casa mandante non corrisponda l’indennità di clientela … (omissis)

  • Dopo il terzo periodo del paragrafo III dell’articolo 12 è aggiunto il seguente periodo“Fermo restando quanto previsto al terzo comma dell’articolo 12, ai sensi dell’art. 1751 del codice civile l’indennità meritocratica non è altresì dovuta nei seguenti casi:
  1. quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività;
  2. quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia”.
  • Il terzo comma della dichiarazione a verbale n. 1 dell’articolo 12 è modificato nel seguente modo: “Ciò premesso, fermo restando in ogni caso il diritto alla percezione di un importo complessivamente non inferiorealle quote della indennità di risoluzione del rapporto, accantonate presso la Fondazione Enasarco, che vengono liquidate all’agente o rappresentante di commercio dalla Fondazione Enasarco nella misura e secondo le modalità di cui al precedente paragrafo I, le parti firmatarie del presente Accordo Economico Collettivo convengono che le ulteriori quote dell’indennità di fine rapporto di cui ai paragrafi  II e III del presente articolo 12 (indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica) sono riconosciute subordinatamente al rispetto di quanto previsto ai successivi commi quarto e quinto della presente dichiarazione a verbale n. 1″.
  • Al quarto comma della dichiarazione a verbale n. 1 dell’articolo 12 il termine di “30 giorni” è ampliato a “60 giorni”.
  • Alla dichiarazione a verbale n. 1 dell’articolo 12 è inserito il seguente ultimo comma:

“Le parti stipulanti il presente Accordo Economico Collettivo si danno reciprocamente atto che, anche in presenza della mancata conciliazione o mancato accordo oppure in caso di mancata comparizione di una delle parti presso la commissione di conciliazione ciascuna delle parti potrà adire l’Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533 e successive modifiche, o promuoverev il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dall’articolo 18 bis del presente Accordo.

  • La tabella all’articolo 12 bis è modificata nel seguente modo:
durata del rapportovalore inizialevalore finale
per il primo anno di durata del rapportomedia del fatturato dei primi 3 mesimedia del fatturato degli ultimi 3 mesi
per il secondo anno di durata del rapportomedia annua del volume del fatturato dei primi 2 trimestrimedia annua del volume del fatturato degli ultimi 2 trimestri
per il terzo anno di durata del rapportomedia annua del volume del fatturato dei primi 3 trimestrimedia annua del volume del fatturato degli ultimi 3 trimestri
dall’inizio del quarto anno al compimento del sesto anno di durata del rapportomedia annua del volume del fatturato dei primi 8 trimestrimedia annua del volume del fatturato degli ultimi 8 trimestri
dall’inizio del settimo anno al compimento del nono anno di durata del rapportomedia annua del volume del fatturato dei primi 12 trimestrimedia annua del volume del fatturato degli ultimi 12 trimestri
dall’inizio del decimo al compimento del dodicesimo anno di durata del rapportomedia annua del volume del fatturato dei primi 16 trimestrimedia annua del volume del fatturato degli ultimi 16 trimestri
oltre il dodicesimo anno di durata del rapportomedia annua del volume del fatturato dei primi 20 trimestrimedia annua del volume del fatturato degli ultimi 20 trimestri
  • Al terzo comma dell’articolo 12 bis, l’espressione “coefficienti di rivalutazione ISTAT per i crediti di lavoro” è sostituita dalla seguente: “coefficienti di rivalutazione ISTAT relativi al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati”.
  • La dichiarazione a verbale all’articolo 18 (Composizione delle controversie – Procedure) e la dichiarazione a verbale all’articolo 18 bis (Collegio Arbitrale), in quanto disposizioni di carattere transitorio, hanno esaurito la loro funzione e pertanto sono abrogate.
  • In applicazione di quanto previsto dagli 22, 23 e 24 dell’Accordo Economico Collettivo del 16 febbraio 2009, ai fini della costituzione dell’ Ente Bilaterale Nazionale e del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativo le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giungo 2010 per la definizione dei rispettivi Statuti, Regolamenti e modalità di finanziamento.
  • Viene aggiunto, infine, il seguente nuovo articolo 24:

“Art. 24

Le parti stipulanti il presente Accordo economico Collettivo convengono che il Fondo di Assistenza sanitaria Integrativa del Servizio Sanitario Nazionale, previsto all’art. 23 del presente Accordo Economico Collettivo nonchè l’Ente Bilaterale previsto dall’art. 22 del presente Accordo Economico Collettivo vengano finanziati da tutte le case mandanti e da tutti gli agenti e rappresentanti avvalendosi del sistema di riscossione previsto dall’A.E.C. e agganciate al sistema dell’accnatonamento del FIRR e della contribuzione assistenziale ENASARCO.

  • Tutte le modifiche di cui al presente accordo di stesura, decorrono dal 1° aprile 2010

CONFCOMMERCIO

CONFESERCENTI

CONFCOOPERATIVE

F.N.A.A.R.C.

FIARC

FISASCAT – CISL

UILTUCS – UIL

FILCAMS – CGIL

U.G.L.

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