L’accesso alla professione di agente di commercio

Con il Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59 (che ha recepito la “direttiva servizi” CE n. 123/06), art. 74, cui ha fatto seguito il d.m. 26.10.2011 contenente modalità contenente di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, è stato soppresso, con decorrenza 8 maggio 2010, il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito nel lontano 1968.

La legge 204/85 (Disciplina dell’attività di agente e rappresentante di commercio) è stata dunque parzialmente abrogata, nel senso che non sono più in vigore le norme concernenti il ruolo.
La soppressione del ruolo non ha però completamente liberalizzato l’attività, sussistendo ancora alcuni requisiti necessari.
Se, fino a tempo fa, l’agente di commercio era tenuto ad iscriversi prima all’apposito ruolo (tenuto dalle Camere di Commercio) e poi al Registro delle Imprese, presente in ogni Camera di Commercio, ora dovrà iscriversi direttamente al Registro delle Imprese.
A decorrere dal 31 luglio 2010 per esercitare l’attività di agente o rappresentante di commercio è necessario presentare all’ Ufficio Albi e Ruoli della competente C.C.I.A.A. (Camera di Commercio) una segnalazione certificata di inizio attività (in sigla: S.C.I.A.) contenente le certificazioni che attestano il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
L’Ufficio Albi e Ruoli, effettuato un controllo formale della documentazione, rilascia una ricevuta che potrà essere allegata alla D.I.A. (denuncia di inizio attività) da presentare al Registro delle Imprese.
Si ricorda che è con quest’ultimo atto (l’iscrizione al Registro delle Imprese) che l’agente inizia ufficialmente la propria attività (anche ai fini fiscali e previdenziali).
Il Registro delle Imprese, ovviamente, accetterà la domanda di iscrizione solo se il richiedente risulterà in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
Oltre ad essere maggiorenne e a non risultare interdetto o inabilitato, chi vuole svolgere l’attività di agente o rappresentante deve possedere i cosiddetti requisiti “morali”.
Sarà necessario non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l’economia, l’industria e il commercio.
Ostacoli all’iscrizione sono anche le fattispecie penali dell’omicidio volontario, del furto, della rapina, dell’estorsione, della truffa, dell’appropriazione indebita, della ricettazione e di ogni delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore a due anni nel minimo e a cinque anni nel massimo.
E’ poi necessario non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della normativa contro la criminalità organizzata.
Oltre ai requisiti morali, l’agente di commercio dovrà essere in possesso dei requisiti professionali.
Le norme rimaste in vigore prevedono che occorra essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
aver frequentato con successo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalle Regioni;
essere in possesso di un diploma di secondo grado a indirizzo commerciale ovvero aver conseguito una laurea in discipline economiche o giuridiche;
aver acquisito un’esperienza lavorativa qualificata nel settore vendite per due anni, anche non consecutivi, che si collochino temporalmente nel quinquennio che precede la domanda.
A quest’ultimo riguardo va osservato precisare che sono considerate valide le esperienze (documentabili) maturate come:
– operatori di vendita (ex viaggiatori/piazzisti);
– dipendenti qualificati che hanno svolto mansioni direttive e organizzative;
– titolari o legali rappresentanti di imprese operanti nel commercio e/o nella somministrazione di alimenti e bevande;
– titolari o legali rappresentanti (con incarichi direttivi e/o organizzativi) di imprese che svolgono attività produttiva e commerciale (vendita);
– titolari o legali rappresentanti di imprese che svolgono attività artigianale di produzione e vendita in serie;
collaboratori familiari (iscritto all’INPS) nell’ambito delle imprese indicate nei due punti precedenti.
Permane l’incompatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa quale dipendente privato o pubblico (fatta eccezione per i dipendenti pubblici con part-time non superiore al 50%) e nei confronti di coloro che svolgono attività di intermediazione (immobiliare o creditizia, per fare un esempio).
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Art. 74 – d.leg.vo 59/2010

1. Per l’attività di agente o rappresentante di commercio è soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.
2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. (17)
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l’attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando la relativa qualifica.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l’accesso all’attività, all’articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la parola: «fallito» è soppressa.
5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

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D.M. 26 ottobre 2011.

Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «legge», la legge 3 maggio 1985, n. 204;

b) «decreto legislativo», il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

c) «SCIA», la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) «SUAP», lo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38 della legge n. 133 del 2008;

e) «registro delle imprese», il registro di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile;

f) «REA», il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

g) «apposita sezione del REA», la sezione prevista dall’articolo 74, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010;

h) «Camera di commercio», la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580;

i) «Comunicazione unica», la Comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2007;

l) «attività», l’attività regolamentata dalla legge 3 maggio 1985, n. 204;

m) «ruolo», il soppresso ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all’articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204;

n) «modelli», il modello «ARC» e il modello intercalare «REQUISITI», da utilizzarsi per gli adempimenti previsti dal presente decreto, presentati come file XML, secondo le specifiche tecniche da approvarsi ai sensi dell’articolo 11, comma 1, dell’articolo 14, comma 1 e dell’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, come allegati alla modulistica informatica registro imprese/REA, redatti secondo gli allegati «A» e «B».

Art. 2 Presentazione della SCIA

1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo, le imprese che esercitano attività di agente o rappresentante di commercio presentano all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l’attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge, compilando la sezione SCIA del modello «ARC», sottoscritto digitalmente dal titolare dell’impresa individuale, ovvero da un amministratore dell’impresa societaria.
2. L’impresa presenta le dichiarazioni di cui al comma 1, nonché quelle di cui ai successivi articoli 3, 4 e 9, contestualmente alle istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese, ovvero del REA, utilizzando la procedura della Comunicazione unica.

Art. 3 Dichiarazione di possesso dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività è attestato mediante compilazione della sezione «REQUISITI» del modello «ARC».
2. Sono tenuti alla compilazione della sezione di cui al comma 1 il titolare di impresa individuale, tutti i legali rappresentanti di impresa societaria, gli eventuali preposti e tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l’attività per conto dell’impresa.
I soggetti successivi al primo compilano ciascuno un modello intercalare «REQUISITI».

Art. 4 Svolgimento dell’attività presso più sedi o unità locali

1. L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse.
2. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività l’impresa nomina almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell’attività, certificati secondo le modalità definite all’articolo 3.

Art. 5 Accertamento e certificazione dei requisiti

1. L’ufficio del registro delle imprese, ricevute le dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio, avviando contestualmente la verifica prevista dall’articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
2. L’assegnazione della qualifica di cui al comma 1 è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell’impresa.
3. L’ufficio del registro delle imprese rilascia, su richiesta dell’interessato, la tessera personale di riconoscimento di cui all’articolo 13 del decreto ministeriale 21 agosto 1985, recante norme di attuazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, munita di fotografia, conforme al modello di cui all’allegato «C» al presente decreto.

Art. 6 Verifica dinamica della permanenza dei requisiti

1. L’ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla presentazione della SCIA, la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l’attività per suo conto.
2. Il Conservatore del registro delle imprese, che verifica la sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.
3. Il provvedimento di inibizione allo svolgimento dell’attività, adottato ai sensi del comma 2, è iscritto d’ufficio nel REA e determina l’annotazione nello stesso REA della cessazione dell’attività medesima.

Art. 7 Iscrizione nell’apposita sezione

1. I soggetti che cessano di svolgere l’attività all’interno di un’impresa richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nella apposita sezione del REA tramite la compilazione e presentazione per via telematica della sezione «Iscrizione nell’Apposita sezione (a regime)» del modello «ARC». Tale richiesta comporta la cancellazione d’ufficio del soggetto dalla posizione REA dell’impresa.
2. I soggetti iscritti nell’apposita sezione del REA richiedono la cancellazione dalla medesima, in caso di svolgimento dell’attività, compilando la sezione Requisiti del modello «ARC», ovvero il modello intercalare «Requisiti».
3. Le posizioni iscritte nell’apposita sezione del REA sono soggette alla verifica dinamica dei requisiti almeno una volta ogni cinque anni dalla data dell’iscrizione.

Art. 8 Provvedimenti inibitori dell’attività

1. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 7 della legge e dell’articolo 74, comma 6, del decreto legislativo, il provvedimento di cancellazione è annotato ed iscritto per estratto nel REA. A detto provvedimento accedono gli uffici del registro delle imprese, nonché, nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli altri soggetti interessati.
2. Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell’attività, adottati ai sensi del comma 1 nonché degli articoli 5 e 6, è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello sviluppo economico, in base al combinato disposto dell’articolo 74, comma 6, del decreto legislativo e dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 9 Modifiche

1. Le modifiche inerenti l’attività o il personale ad essa adibito sono comunicate all’ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall’evento, mediante compilazione della sezione «Modifiche» del modello «ARC», sottoscritto dal titolare dell’impresa individuale o da un amministratore dell’impresa societaria.

Art. 10 Norme transitorie

1. Al fine dell’aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione «Aggiornamento posizione RI/REA» del modello «ARC» per ciascuna sede o unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, all’ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l’inibizione alla continuazione dell’attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.
2. Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del presente decreto, compilano la sezione «Iscrizione apposita sezione (Transitorio)» del modello «ARC» e la inoltrano per via telematica entro un anno dalla predetta data.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, l’interessato decade dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione del REA. Tuttavia l’iscrizione nel soppresso ruolo costituisce, nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del presente decreto, requisito professionale abilitante per l’avvio dell’attività, secondo le modalità previste dall’articolo 2.

Art. 11 Diritto di stabilimento

1. Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 12, comma 3, del decreto legislativo.

Art. 12 Libera prestazione di servizi

1. La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano, nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE, come previsto dall’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo.
2. Le disposizioni del presente decreto che prevedono l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, non trovano applicazione nei confronti delle imprese esercenti l’attività oggetto del medesimo decreto, stabilite in altro Stato membro dell’Unione europea e non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

Art. 13 Efficacia del provvedimento

1. Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di consentire gli adeguamenti tecnici dei sistemi informatici.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.