La sentenza della Cassazione 3.10.2006, n.21309

Con la sentenza 3 ottobre 2006, n. 21309 la Corte di Cassazione è intervenuta, per la prima volta dopo la pronuncia della Corte di Giustizia del 23 marzo 2006 sui rapporti tra la disciplina legale dell’indennità di cessazione del rapporto e la disciplina degli agli Accordi Economici Collettivi del 1992, stabilendo che, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria (Direttiva n. 86/653/Cee), l’art. 1751 c.c. va interpretato nel senso che il giudice deve sempre applicare le regole che assicurano all’agente, al momento della cessazione del rapporto, l’indennità maggiore.

Pertanto, l’importo determinato dal giudice in base alla normativa legale, se maggiore, risulta prevalente su quello inferiore spettante in base a regole pattizie, individuali o collettive.