Indennità di clientela e pensionamento dell’agente. Irrilevanza ripresa attività

Il Tribunale di Ivrea, con la  sentenza del 5 maggio 2016, è intervenuto in tema di dimissioni dell’ agente e indennità di fine rapporto con particolare riferimento all’ipotesi di recesso dell’agente causa suo pensionamento e successiva ripresa dell’attività da parte del medesimo.

Con riferimento all’Indennità suppletiva di clientela, si è affermato, l’Accordo Economico Collettivo prevede che è da corrispondersi in aggiunta a quella di risoluzione del rapporto ma “non è dovuta se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all’agente o rappresentante”. “Non si considerano fatto imputabile all’agente o rappresentante le dimissioni dovute (…) al conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata (ENASARCO)“. (art. 10)

Premesso quanto sopra, il Tribunale ha poi evidenziato che l’Accordo Economico Collettivo è finalizzato a garantire condizioni di miglior favore per gli agenti e rappresentanti di commercio rispetto alla normativa comunitaria e statale.

Pertanto il Tribunale, in considerazione del raggiungimento dell’età necessaria e vista la disposizione sopra esposta dell’AEC applicato, ha ritenuto privo di rilievo il fatto che, a distanza di alcuni mesi dalle proprie dimissioni, l’agente abbia di nuovo intrapreso la propria attività in favore di una società concorrente della ricorrente: ad avviso del Giudice, dunque, le dimissioni per espressa previsione pattizia non erano imputabili all’agente e, quindi, oltre all’indennità di risoluzione del rapporto, era stata legittimamente erogata anche l’indennità suppletiva di clientela, non potendo una lecita condotta dell’agente incidere negativamente su un suo diritto acquisito, in assenza di qualsivoglia disciplina ostativa.