BRASILE – Retribuzione dell’agente
L’agente o il distributore hanno diritto ad una remunerazione per gli affari conclusi nella zona, ancorché senza il loro intervento, salvo diverso accordo espresso (ajuste).
Al riguardo l’ art. 714 del codigo civil dispone che “Salvo ajuste, o agente ou distribuidor terá direito à remuneração correspondente aos negócios concluídos dentro de sua zona, ainda que sem a sua interferência”.
Ovviamente qualora vi sia più di un agente/distributore per la stessa area, le parti dovranno stabilire con sufficiente chiarezza a chi spetti la retribuzione onde prevenire l’insorgere di controversie.
La remunerazione spetterà all’agente anche nel caso in cui l’affare non sia concluso per un fatto riferibile al preponente (“A remuneração será devida ao agente também quando o negócio deixar de ser realizado por fato imputável ao proponente”, art. 716 codigo civil).
In ogni caso l’ art. 717 del codigo civil dispone che l’agente, anche laddove il contratto di agenzia venga risolto dal preponente per giusta causa, avrà il diritto alla remunerazione per l’attività prestata, così come il preponente potrà chiedere di essere risarcito per gli eventuali danni subiti (“Ainda que dispensado por justa causa, terá o agente direito a ser remunerado pelos serviços úteis prestados ao proponente, sem embargo de haver este perdas e danos pelos prejuízos sofridos”, art. 717).
A maggior ragione all’agente spetterà la remunerazione, ivi compresa quella sui contratti ancora pendenti, nel caso in cui il rapporto di sciolga per un fatto non riferibile all’agente medesimo.
La cessazione del rapporto determinerà poi il diritto dell’agente alla relativa indennità (“Se a dispensa se der sem culpa do agente, terá ele direito à remuneração até então devida, inclusive sobre os negócios pendentes, além das indenizações previstas em lei especial”, art. 718).
Ugualmente, nel caso in cui l’agente non possa proseguire la propria attività nei confronti del preponente per motivi di forza maggiore, egli ha comunque il diritto a percepire la remunerazione per l’attività posta in essere sino a quel momento, diritto che viene trasmesso agli eredi in caso di morte (“Se o agente não puder continuar o trabalho por motivo de força maior, terá direito à remuneração correspondente aos serviços realizados,cabendo esse direito aos herdeiros no caso de morte, art. 719).
