BOLIVIA – Obbligo di informazioni
Con una disposizione analoga a quella di cui all’ art. 1746 c.c. italiano l’agente è tenuto ad informare la preponente sulle condizioni generali di mercato nella zona assegnatagli e sulla convenienza dei singoli affari promossi.
L’ art. 1254 codigo de comercio dispone infatti che l’agente deve svolgere “Hacer conocer al representado las informaciones acerca de las condiciones del mercado en la zona asignada y las que sean útiles para que aquél pueda apreciar la conveniencia de cada negocio”.