Agente generale: identificazione della figura
Molto spesso le aziende si avvalgono di una rete vendita costituita da numerosi agenti di commercio la cui attività, in un’ottica di unitarietà distributiva richiede un coordinamento apicale.
In tale prospettiva utile si rivela il ricorso a figure quali “capi area” o “agenti generali” il cui compito è alquanto vario.
Costoro svolgono infatti la funzione di supervisione dell’operato degli agenti sottoposti, di intervento mediante loro sostituzione e comunque di controllo del loro operato.
In altri casi la loro attività è limitata ad affiancare gli agenti nell’attività promozionale.
Il loro intervento viene generalmente ricondotto nell’alveo del contratto di agenzia avendone tutte le caratteristiche.
I capi area come anche gli agenti generali hanno infatti di regola una zona di operatività, operano stabilmente per la preponente, vengono retribuiti con provvigione.
Generalmente sono dotati di un autonomo potere di promuovere loro stessi attività promozionale assumendo quindi le funzioni di agenti.
Si tratta di figure che hanno ottenuto un espresso riconoscimento da parte degli AEC.
Così l’ AEC 20.3.2002 (industria) all’art. 6, quarto comma prevede:”(…) Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico di coordinamento di altri agenti in una determinata area, purché sia specificato nel contratto individuale, dovrà essere stabilito uno specifico compenso aggiuntivo, in forma non provvigionale (…)”.
In egual senso dispongono gli AEC 26.2.2002 (commercio), art. 4, settimo comma, AEC 12.6.2002 (artigianato), art. 4, quinto comma.
Dunque l’agente generale ha diritto ad un compenso in misura non provvigionale che va ad aggiungersi al compenso provvigionale per l’ eventuale attività promozionale di agente dallo stesso svolta.
Si tratta di una disposizione che trova applicazione laddove non sia diversamente disposto.
Normalmente però gli agenti generali vengono retribuiti con una provvigione determinata sul fatturato globale della zona a loro riservata e sviluppato dagli agenti sottoposti.
Questo semprechè sia espressamene convenuto dalle parti contrattuali.