Agente di commercio e IRAP
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenze numeri 12108, 12109, 12110 e 12111 del 2009 hanno affermato che per verificare l’assoggettamento ad IRAP dell’agente di commercio è essenziale individuare se le attività ausiliarie ex art. 2195, C.c. (appunto quelle relative alla intermediazione nel commercio) siano qualificabili nell’ ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
In particolare la distinzione tra attività d’impresa e di lavoro autonomo si basa esclusivamente su elementi qualitativi: sono infatti incluse nel reddito d’impresa tutte le attività che hanno natura oggettivamente commerciale.
Bisogna però considerare che esiste, tra il concetto di impresa e il concetto di lavoro autonomo, una linea mobile di confine, rappresentata dallo svolgimento delle attività ausiliarie di cui all’art. 2195, c.c., le quali, pur essendo ai fini delle imposte sul reddito considerate produttive di reddito d’impresa, possono essere (e spesso sono) svolte dal soggetto senza «organizzazione di capitali o lavoro altrui».
La Direttiva comunitaria n. 86/653/CEE definisce l’attività svolta dal rappresentante di commercio quale “attività professionale”, consistente in una prestazione d’opera per l’esercizio della quale non è necessaria una struttura d’impresa, e ciò a prescindere dall’assunzione del rischio per la conclusione del contratto e dal pagamento a provvigione. La presenza di tali elementi non determina necessariamente la trasformazione dell’attività professionale in attività d’impresa, come non lo determina l’obbligatorietà dell’iscrizione in un determinato ruolo.
Da ciò la Corte di Cassazione, dopo aver specificato che anche con riferimento all’agente di commercio deve essere ribadito il principio che la soggezione ad IRAP della relativa attività è possibile solo nell’ipotesi in cui sussista il requisito dell’autonoma organizzazione, sancisce il seguente principio di diritto in materia di IRAP: “…il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale, di lavoro altrui”.
Da ciò ne consegue che l’agente e il rappresentante di commercio che svolgono la propria attività senza una autonoma organizzazione, così come individuata dalla Corte, non sono soggetti al pagamento dell’Irap.
Diverso, naturalmente, il caso in cui l’agente di commercio si avvalga, per l’esercizio della propria attività, di una organizzazione strutturata con dipendenti oppure attraverso l’utilizzo di beni strumentali di particolare entità tali da eccedere quella dotazione minima richiesta per l’espletamento dell’attività di rappresentanza.