Spedizione (Contratto di)
Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
La differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione risiede nel fatto che in quello di trasporto il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi (o anche a mezzo di altri vettori) e assume in proprio i rischi dell’esecuzione; in quello di spedizione lo spedizioniere si obbliga a concludere con altri soggetti, in nome proprio ma per conto di altri, il contratto di trasporto.
Obblighi dello spedizioniere sono quelli di osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, di operare secondo il migliore interesse del medesimo.
Lo spedizioniere non ha l’obbligo di provvedere all’assicurazione delle cose spedite (art. 1739 c.c.).
La misura della retribuzione spettante allo spedizioniere per l’esecuzione dell’incarico va determinata, in mancanza di accordo tra le parti, secondo le tariffe professionali o, in mancanza, secondo gli usi del luogo in cui avviene la spedizione (art. 1740 c.c.).
Le spese anticipate e i compensi per le prestazioni accessorie eseguite dallo spedizioniere sono liquidate sulla base dei documenti giustificativi, ameno che il rimborso e i compensi siano stati preventivamente convenuti in una somma globale unitaria.
Figura diversa dallo spedizioniere e quella dello spedizioniere vettore contemplata dall’ art. 1741 c.c.
Lo spedizioniere vettore è chi, con mezzi propri o altrui assume l’esecuzione dl trasporto <<in tutto o in parte>> con gli obblighi ed i diritti del vettore.
Ricorre tale fattispecie quando, intervenuto il contratto di spedizione e, con questo, assunta dallo spedizioniere l’obbligazione di concludere il contratto di trasporto per conto del mandante, egli dichiari al mandante di voler assumere personalmente l’esecuzione totale o parziale del trasporto oggetto del contratto di spedizione.