Somministrazione (Contratto di)

La somministrazione è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, dietro il corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell’altra (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose.

Si tratta di una figura contrattuale tipica delle cosiddette forniture di acqua, energia elettrica, gas (prestazioni continuative).

Essa viene utilizzata ogniqualvolta in cui si riveli necessaria una prestazione periodica.

Le parti possono pattuire l’entità della somministrazione, intendendola riferita al normale fabbisogno del somministrato.

In quanto volto a fronteggiare esigenze che si protraggono nel tempo, può essere stipulato senza determinarne la durata, nel qual caso le parti possono recedervi liberamente, dando un congruo preavviso.

Il prezzo delle singole prestazioni o consegne è corrisposto di volta in volta, all’atto dell’esecuzione delle stesse.

Il somministrante non può sospendere le sue prestazioni senza preavviso se l’inadempimento del somministrato nel pagamento è di lieve entità.

Il somministrato può impegnarsi a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto avente lo stesso oggetto se tale impegno non eccede i 5 anni.

La somministrazione è regolata dagli artt. 1559 – 1570 c.c.