Mandato

Il mandato è il contratto mediante il quale un soggetto (mandatario) assume l’obbligo di compiere atti giuridici per conto di un altro soggetto (mandante) (art. 1703 c.c.).

Il mandato può essere con rappresentanza, quando al mandatario viene conferita la procura (art. 1704 c.c.), o senza rappresentanza, quando tale procura non è conferita.

Nel mandato con rappresentanza il mandatario agisce in nome del mandatario (art. 1704 c.c.).

Nel mandato senza rappresentanza il mandante agisce in nome proprio, acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi. Questi ultimi non hanno alcun rapporto con il mandante (art. 1705 c.c.).

Il mandante è tenuto a fornire al mandatario quanto necessario per la esecuzione del contratto e a pagare il compenso stabilito (art. 1719 c.c.)

Il mandatario deve adoperare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.) comunicando al mandante le circostanze sopravenute che possono influire sul mandato (art.1710 c.c.) e rendendo il conto del suo operato (art. 1713 c.c.).
Il mandato si presume oneroso e, in difetto di un accordo delle parti, la misura del suo compenso è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice (art. 1709 c.c.)

Cause di estinzione del mandato sono (art. 1722 c.c.):

1) la scadenza del termine o il compimento, da parte del mandatario, dell’affare per il quale è stato conferito ;

2) la revoca da parte del mandante;

3) la rinunzia del mandatario;

4) la morte, l’interdizione o l’inabilitazione del mandante o del mandatario.

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Nota: La procura è un atto giuridico unilaterale recettizio attraverso il quale un soggetto (rappresentato) conferisce ad un altro (rappresentante) il potere di compiere atti giuridici i cui effetti si riversano nella sfera giuridica di quest’ultimo.