Professione intellettuale
Nell’ambito della disciplina dettata dal codice civile in materia di lavoro autonomo, una precisa collocazione viene riservata alle « professioni intellettuali »,
ossia a quelle attività, di particolare pregio per il loro carattere intellettuale, contraddistinte dall’elemento qualificante dell’opera puramente creativa, svolta dal singolo prestatore.
Così individuato, il termine professione intellettuale lascia quindi intravedere quelli che sono i caratteri predominanti di tale particolare tipo di attività — caratterizzata, in primis, per l’appunto, dall’intellettualità e, cioè, dall’esistenza (o, comunque, coesistenza, nel caso in cui essa si collochi accanto all’eventuale opera materiale del singolo professionista) di un quid pluris, consistente nel significativo ruolo svolto dall’intelligenza e cultura.
Né, a tal fine, può certamente rivelarsi d’aiuto nessuna delle norme contenute negli artt. 2229 e ss. cod. civ.
Manca, infatti, a livello codicistico, una precisa definizione del concetto di professione intellettuale, la cui individuazione deve, pertanto, ricercarsi nella precisa collocazione che di tale figura adotta il codice civile e nella conseguente natura dell’attività esercitata dal professionista intellettuale.
Si tratta di una “mancanza” che viene ricondotta ad una imprecisione della semantica legislativa; imprecisione, poi, che si accentua a livello legislativo, dove l’espressione « professione intellettuale » non compare mai, mentre il termine professione viene indifferentemente utilizzato per individuare attività intellettuali e attività manuali, attività imprenditoriali e attività d’impresa.
Già lo stesso inquadramento delle professioni intellettuali nell’ambito del lavoro autonomo permette, di qualificare il professionista intellettuale quale un vero e proprio lavoratore autonomo e, quindi, come tale, dotato di una certa libertà di movimento in ordine alle modalità di esecuzione della propria opera.
Gli elementi peculiari della professione intellettuale sono:
(a) L’autonomia
L’autonomia rappresenta, quindi, una delle fondamentali caratteristiche dell’attività svolta dal professionista intellettuale.
Egli esercita, infatti, la propria attività professionale in una sfera di piena libertà, che gli consente di operare autonomamente, determinando egli stesso gli ambiti e gli spazi nei quali muoversi ed effettuare le proprie scelte professionali.
La piena autonomia, unitamente alla libertà d’azione, rappresenta perciò un connotato essenziale nella configurazione giuridica del professionista intellettuale, la cui fisionomia, puramente autonomistica, riceve ulteriore conferma nei precisi obblighi cui lo stesso professionista soggiace quali, ad esempio, quello di iscrizione all’albo.
(b) La discrezionalità
Altro carattere peculiare delle professioni intellettuali è la discrezionalità
Essa si sostanzia nel potere riconosciuto al singolo professionista di attuare le scelte consone alla realizzazione del fine prefissato, con piena libertà in ordine all’individuazione delle modalità di comportamento che si rivelano maggiormente idonee per conseguire i fini professionali.
In altri termini, la discrezionalità del professionista si limita alla facoltà di scelta che questi ha riguardo al comportamento da tenere e ai mezzi tecnici da adottare nell’esercizio della professione.
(c) La personalità
La personalità, nell’esecuzione della prestazione, rappresenta un sicuro indice rivelatore di un contratto d’opera professionale.
E ciò sulla base di quanto dispone l’ art. 2232 cod. civ. il quale, con il prevedere l’obbligo del professionista di eseguire personalmente l’incarico assunto, riconosce, espressamente, rilevanza all’ intuitus personae, e, quindi, al rapporto fiduciario che intercorre tra cliente e professionista.
La rilevanza di tale carattere, ai fini della definizione della figura in esame, risulta, poi, maggiormente evidenziata laddove lo stesso art. 2232, 2° comma, cod. civ. riconosce al professionista la possibilità di « valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dei sostituti e ausiliari », sempreché ciò sia consentito « dal contratto o dagli usi » e non sia incompatibile con l’oggetto della prestazione.
La personalità della prestazione rappresenta quindi un obbligo che trova il proprio fondamento nella natura strettamente fiduciaria del rapporto che si instaura tra cliente e professionista, e, dunque, nella rilevanza della persona del prestatore d’opera tanto rispetto alla stessa stipulazione del contratto quanto nella fase dinamica o esecutiva del rapporto.
(d) L’intellettualità
L’ elemento che accomuna tutte le professioni intellettuali è rappresentato dal carattere intellettuale dell’attività svolta.
Le professioni intellettuali sono infatti quelle attività caratterizzate dall’importanza assunta dalla cultura e dall’intelligenza del soggetto che la svolge ed eseguite nel rispetto della piena autonomia, con ampi poteri discrezionali affidati al professionista stesso.
Queste professioni sono disciplinate dalla Costituzione, all’art. 33, comma 5, che prevede la necessità di superare un esame di Stato al fine di ottenere l’abilitazione professionale e dal codice civile, nel titolo terzo del libro quinto.
(e) La professionalità
Altro carattere che contraddistingue il concetto di professione intellettuale è rappresentato dalla cosiddetta professionalità.
Ciò significa che l’attività deve essere svolta abitualmente e con continuità.
Non costituisce, quindi, professione intellettuale quell’attività che non sia caratterizzata da tale elemento.
Diversa l’opinione espressa da altri, i quali sostengono che la professionalità, nel suo significato di stabilità, è un carattere normale ma non necessario delle professioni intellettuali, dovendo, per contro, attribuirsi al termine <<professione>> il significato più proprio di attività valutabile tecnicamente, anche se non esercitata in modo stabile e continuativo.
Ciò in quanto non esistono, in relazione alle professioni intellettuali, differenze di disciplina determinate dal carattere stabile anziché occasionale della prestazione.
In tale diversa ottica rientrerebbero nella nozione di professione intellettuale anche quelle attività caratterizzate da una prestazione isolata.
Ed è questo anche l’orientamento seguito da parte della giurisprudenza.