Esclusiva e terzi

Il terzo (ad es. un cliente del preponente) in quanto soggetto estraneo al rapporto di agenzia intercorrente tra il preponente e l’agente non soggiace certamente ai limiti introdotti dall’ art. 1743 c.c.

Ciò risulta confermato dall’ art. 1372 c.c. il quale, con lo stabilire che <<il contratto ha forza di legge tra le parti>>, lascia intendere che gli effetti del contratto si producono nei soli confronti delle parti contraenti, con esclusione, pertanto, di coloro che sono estranei al vincolo contrattuale.

Nulla può così impedire al terzo di vendere nella zona di esclusiva dell’agente, sia che egli abbia acquistato direttamente dal preponente come anche da altri commercianti.

Una responsabilità del terzo nei confronti dell’agente esclusivista potrebbe però ravvisarsi nel caso in cui il terzo si accordi con il preponente per vendere merci acquistate da quest’ultimo nella zona riservata all’agente con la consapevolezza della sussistenza, in capo a quest’ultimo, di un diritto di esclusiva.

In tale caso il terzo si renderebbe responsabile nei confronti dell’agente (esclusivista) quanto meno ex art. 2043 c.c. con conseguente obbligo di risarcire i danni.

E ancora.

Caso analogo potrebbe essere quello del terzo che, pur essendo a conoscenza della esistenza in una determinata zona di un agente esclusivista, concluda con l’azienda preponente un contratto di agenzia riferito alla medesima zona in cui opera l’agente di quest’ultima.

Qui sicuramente sussisterà una responsabilità contrattuale della preponente per violazione dell’esclusiva cui andrà ad aggiungersi quantomeno una responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) del terzo nei confronti dell’agente.