Contratto: nozione e tipi
L’art. 1321 c.c. definisce il contratto quale l’accordo tra due o più parti per costituire regolare od estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
Il contratto nasce quindi dall’incontro della volontà delle parti.
I requisisti essenziali del contratto sono:
– l’accordo delle parti
– la causa
– l’oggetto
– la forma
Il contratto si forma attraverso:
– lo scambio di una proposta e di una accettazione
– la redazione comune del testo negoziale seguita dal consenso delle parti
La proposta, è l’atto con il quale una parte prospetta all’altra il contenuto del contratto.
L’accettazione, esprime la volontà di vincolarsi al contenuto della proposta.
Elementi accidentali del contratto
– la condizione
– il termine
– il modo
Rientrano inoltre fra gli elementi accidentali del contratto tutte quelle clausole che le parti decidono di apporvi allo scopo di precisarne o modificarne il contenuto.
I contratti possono essere suddivisi secondo numerose categorie.
Si distinguono:
– contratti tipici e contratti atipici: con i primi le parti utilizzano uno schema negoziale (o tipo) già individuato dal legislatore, con i secondi le parti ricorrono a schemi negoziali nuovi (non previsti dal legislatore) che però sono volti al raggiungimento di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (cfr. 1322, 2° comma c.c.);
– contratti ad efficacia reale e contratti ad efficacia obbligatoria: con i primi le parti si prefiggono il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale che avviene con il semplice consenso da loro manifestato (ad esempio vendita), con i secondi le parti assumono solamente obbligazioni (ad esempio il contratto preliminare);
– contratti consensuali e contratti reali, a seconda che si concludano con il semplice consenso legittimamente manifestato o se, invece, necessitino della consegna materiale della cosa al fine della valida stipulazione (ad es. comodato, mutuo).
– contratti con prestazioni a carico di una sola parte e contratti a prestazioni corrispettive: i primi prevedono che solo una delle parti si obblighi ad una determinata prestazione, i secondi prevedono uno scambio di prestazioni;
– contratti a titolo oneroso e contratti a titolo gratuito: i primi sono contratti che prevedono un sacrificio patrimoniale in cambio di un acquisto, i secondi vedono un acquisto patrimoniale senza sacrificio;
– contratti associativi e contratti di scambio; i primi vedono tutte le parti del contratto concordi al fine di realizzare un interesse comune (ad es. contratto di società, associazione), i secondi vedono le parti in conflitto di interessi, volendo ciascuna di esse conseguire il raggiungimento di una proprio interesse (ad es. vendita);
– contratti solenni o formali e contratti a forma libera, a seconda che sia stata espressamente prevista una forma specifica per la loro stipulazione o meno.
– contratti aleatori e contratti commutativi a seconda che il valore concreto della prestazione e della controprestazione dipenda da un fattore di incertezza (ad es. scommessa) ovvero che non implichi l’assunzione di un rischio in quanto le parti sanno, fin dal momento in cui concludono il contratto quale sarà l’entità dello svantaggio e del vantaggio conseguito con il contratto
– contratti di durata e contratti istantanei, a seconda che essi regolino un rapporto destinato a durare nel tempo, con una pluralità di prestazioni e controprestazioni (ad es. contratto di utenza telefonica) o se, invece, regolino un rapporto che si svolge in un solo momento (ad es. compravendita).