Appalto

Il contratto di appalto ha per oggetto la costruzione di un’opera o lo svolgimento di un servizio.

L’appaltatore assume, dietro corrispettivo, l’incarico della costruzione o del servizio mentre il committente assume l’obbligo di pagare il corrispettivo per la costruzione o il servizio.

Il corrispettivo può subire variazioni in aumento, se dopo la conclusione del contratto la manodopera o i materiali siano aumentati in misura superiore al decimo del loro prezzo iniziale.

Al termine dei lavori, il committente ha diritto di verificare l’opera attraverso il collaudo, al fine di accertare l’esistenza di eventuali vizi di esecuzione dell’opera (o servizio) appaltato.

L’appaltatore è tenuto a garantire che l’opera sia esente da vizi.

Il committente ha l’onere di denunciare all’appaltatore i vizi riscontrati entro 60 giorni dalla loro scoperta.

L’azione contro il committente, affinchè costui questi ponga rimedio ai vizi scoperti si prescrive nel termine di due dalla consegna dell’opera.

Eccezione a tale regola è il caso in cui si tratti di rovina e difetti di cose immobili nel qual caso il termine è di dieci anni.

Il contratto di appalto è disciplinato dagli artt. 1655 -1677 c.c.