Cash and carry

Il termine cash and carry indica un sistema di vendita all’ingrosso che offre ai commercianti e ai venditori un’ampia gamma di beni di consumo ad un prezzo inferiore rispetto a quello generalmente praticato
nella vendita all’ingrosso tradizionale. Questo tipo di vendita si evidenzia per il suo particolare sistema del libero servizio o, più comunemente, self- service ove il cliente, legittimato ad acquistare all’ingrosso, si rifornisce dei prodotti che gli servono prelevandoli direttamente dalle scaffalature e regolando il pagamento della merce all’uscita. Si determina così l’abbandono della tradizionale vendita all’ingrosso che prevede la raccolta degli ordini dai clienti (dettaglianti), il trasporto dei prodotti, l’assistenza nella collocazione nel punto vendita indicato e forme di pagamento dilazionate favorevoli al cliente, oltre ad una compressione dei costi risparmiati nell’impiego del limitato numero di dipendenti addetto all’organizzazione del punto vendita. Il cliente in questo modo viene favorito nell’operazione di acquisto, in quanto può contare sull’offerta di una vasta gamma di prodotti idonei a soddisfare tutte le diverse richieste, anche quelle provenienti da una clientela più esigente a costi concorrenziali rispetto a quelli proposti dal grossista tradizionale.
Da un punto di vista propriamente giuridico pur non esistendo una specifica previsione normativa che disciplini il cash and carry rientrando nell’ambito del commercio all’ingrosso, si pone la questione della distinzione esistente fra tale tipologia di commercio e quella al dettaglio.

La normativa di riferimento, che è quella che regola il commercio all’ingrosso, d.lg. 31.3.1998, n. 114, ha imposto al cash and carry di rivolgersi esclusivamente ad un determinato e limitato tipo di clientela che è stata individuata nei commercianti all’ingrosso, commecianti al dettaglio, utilizzatori professionali, utilizzatori in grande distinguendosi così dal commercio al dettaglio indirizzato invece esclusivamente al consumatore finale. Proprio al fine di tenere distinte le due tipologie appena descritte la l. 426/1971, art. 1, 4° co., ha previsto un esplicito divieto, confermato dal d. lg. 114/1998, di esercizio congiunto nel medesimo punto vendita di attività all’ingrosso e al dettaglio.

La netta distinzione operante fra commercio all’ingrosso – cash and carry e commercio al dettaglio impone al grossista di verificare ed accertare che nel suo esercizio accedano ed acquistino solo i soggetti legittimati. Per fare ciò normalmente il cash and carry adotta alcune precauzioni che possono riassumersi:

1) rilascio di una tessera esclusivamente a favore delle categorie legittimate da esibirsi ogniqualvolta si acceda al punto vendita;

2) dichiarazione da rilasciare al momento del ritiro della tessera circa l’esercizio dell’attività svolta con la dichiarazione IVA di data non anteriore ai tre mesi e l’autorizzazione commerciale per l’attività svolta;

3) personalità della tessera non cedibile a terzi;

4) restituzione della tessera in caso di cessazione dell’attività;

5) controllo del cash and carry sulla validità della tessera e sulla compatibilità dell’acquisto dei prodotti con l’attività dichiarata.

La regolarizzazione del rapporto di clientela avviene mediante l’approvazione delle condizioni generali di contratto sottoposte al richiedente all’accettazione delle quali è subordinato il rilascio della tessere di accesso.