Agente in tentata vendita

L’agente in tentata vendita si individua nella figura di chi propone al cliente l’acquisto della merce e, concluso il contratto, provvede alla sua consegna in nome e per conto del preponente.

L’attività di tentata vendita, proprio per l’importanza che ha progressivamente acquisito nella pratica commerciale, quali la vendita al dettaglio o a privati consumatori, è stata contemplata anche dai vigenti AEC del 2002.

Nel chiarimento a verbale di cui all’art. 1 dell’AEC 20.3.2002 (Industria), 26.2.2002 (Commercio), 12.6.2002 (Atigianato) si precisa così che <<il presente accordo trova applicazione anche per gli agenti e i rappresentanti di commercio operanti in “tentata vendita”, a condizione che vengano rispettati i principi di autonomia e indipendenza nello svolgimento dell’attività e che non siano previsti obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati>>.