Agente di commercio: identificazione
Centrale nella configurazione del contratto di agenzia è la figura dell’agente di commercio, la cui attività promozionale rappresenta sicuramente il perno sul quale ruota l’intero contratto di agenzia.
E questo è quanto traspare dallo stesso art. 1742 c.c. il quale, come detto, fonda la definizione di contratto di agenzia proprio partendo dai caratteri dell’opera prestata dall’agente di commercio.
Opera improntata su una piena autonomia organizzativa dell’agente e contraddistinta da un prevalente carattere imprenditoriale.
Qualifica, quest’ultima, alla quale si giunge agevolmente considerando, nel suo insieme, l’attività che l’agente svolge, caratterizzata dal fatto di essere un’attività economica, contrassegnata da uno scopo di lucro, nonchè dal fine della produzione o scambio di beni o servizi.
Come pure determinate, ai fini dell’indicata qualificazione, è il fatto che attività svolta dall’agente, in quanto contrassegnata dalla stabilità, e, quindi, non limitata al compimento di un singolo affare o un numero circoscritto di affari, sia dotata dell’ulteriore carattere della professionalità.
Mentre nessuna rilevanza svolge, per l’indicata qualifica imprenditoriale, il fatto che l’agente non sia dotato, per lo svolgimento della propria attività, di una stabile organizzazione di mezzi o di lavoro altrui.
Anche l’agente senza lavoratori alle sue dipendenze e senza investimento di capitali, il quale realizzi un’attività promozionale fondata sulla propria opera personale, e quindi senza una vera a propria organizzazione, ben può essere considerato un imprenditore, anche se piccolo.
La presenza di un’organizzazione assume infatti rilievo limitato al fine di distinguere l’imprenditore non piccolo, che ha sempre un’organizzazione (o comunque un ingente capitale investito), dal piccolo imprenditore, che può non averla.