Cass. 27.2.2017, n. 4948 – Concessione di vendita – Peculiarietà – Differenza dal contratto di agenzia
(…) L’espressa qualificazione data dai giudici del merito al contratto in esame, quale contratto di “distribuzione commerciale”, o di “concessione di vendita”, e la riproduzione del suo contenuto pattizio fatta nella stessa sentenza impugnata, come nel ricorso e nel controricorso, inducono a richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale la concessione di vendita, appunto, è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di contratto normativo, dal quale deriva l’obbligo per il concessionario sia di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita, sia di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, che gli vengono forniti, mediante la stipulazione a condizioni predeterminate nell’accordo iniziale.
Tale contratto differisce da quello di agenzia perchè in esso la collaborazione tra concedente e concessionario, pur prevista, non assurge ad elemento determinante (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3990 del 19/02/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20106 del 18/09/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6819 del 21/07/1994).