Concessione di vendita e clausola di esclusiva
La clausola di esclusiva inserita nel contratto di concessione consente alle parti di rafforzare il rapporto di collaborazione con il risultato di una maggiore integrazione tra il concessionario e la rete distributiva del concedente.
Detta clausola consente al concessionario di operare nell’ambito riconosciutogli senza il rischio di una concorrenza da parte del concedente attraverso la nomina di eventuali altri concessionari.
Evidenti le analogie con la clausola di esclusiva prevista dall’art. 1743 c.c. relativo al contratto di agenzia.
Come per il contratto di concessione anche per la clausola di esclusiva inserita in tale contesto non esiste una disciplina specifica.
Di regola questa viene riferita ad un preciso ambito territoriale.
In costanza di rapporto utile può essere “ispirarsi” al citato art. 1743 c.c. dettato in materia di contratto di agenzia.
Tale clausola può essere prevista e stipulata a favore del solo concedente, del solo concessionario, ovvero di entrambi.
Nel primo caso obbligherà il concessionario a non distribuire prodotti in concorrenza con quelli del concedente.
Nel secondo caso, invece, comporterà una limitazione in capo al concedente di nominare altro distributore nel medesimo territorio riservato ed affidato al concessionario, come pure l’obbligo per il concedente di imporre a tutti gli altri concessionari il divieto di vendita nella zona di esclusiva del primo concessionario.
La violazione del patto di esclusiva determina una classica ipotesi di inadempimento contrattuale dalla quale potrà scaturire, ricorrendo il presupposto della gravità, la risoluzione del rapporto, secondo gli schemi generali del contratto, ed il conseguente risarcimento del danno se dovuto.