Cass. 15.1.2007, n. 647 – Franchising – Natura e finalità
Le caratteristiche del contratto di franchising o di affiliazione commerciale tra due società sono la completa autonomia sia giuridica che economica del franchisee o affiliato rispetto al franchisor o affiliante.
Il franchising costituisce invero un sistema di collaborazione tra un produttore o rivenditore di beni od offerente di servizi (franchisor) ed un distributore (franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti l’uno dall’altro, ma vincolati da un contratto in virtù del quale il primo concede al secondo la facoltà di entrare a far parte della propria catena di produzione o rivendita di beni o di offerta di servizi, a determinate condizioni e dietro un corrispettivo.
Tali caratteristiche risultano del resto confermate dalla definizione del contratto di franchising data dalla L. n. 129 del 2004, art. 1, intervenuta nel frattempo.
La causa quindi di un simile contratto è ravvisabile nella possibilità, per il franchisor, di allargare il proprio giro commerciale e di aumentare le proprie capacità di penetrazione nel mercato, creando una vera e propria rete autonoma di distribuzione del proprio bene o servizio, senza dover intervenire direttamente nella realtà locale; per il franchisee, la possibilità di intraprendere un’attività commerciale dai rischi ridotti, facendo affidamento sul marchio del franchisor, e, quindi, giovandosi della posizione di affidabilità e prestigio acquisita dallo stesso e, conseguentemente, di inserirsi sul mercato.
Tuttavia, una simile organizzazione non prevede affatto la completa identificazione del franchisor con il franchisee, i quali, sebbene legati contrattualmente, restando indipendenti ed autonomi sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista economico.