Fallimento del preponente: conseguenze sul contratto di agenzia
Gli effetti della dichiarazione di fallimento sul contratto di agenzia non sono contemplati dall’attuale normativa.
Nel silenzio della legge si ritiene così applicabile l’art. 78 del r.d. 16.3.,1942, n. 267, dettato con riferimento ai contratti di conto corrente, mandato e commissione.
Per cui se fallisce l’agente il contratto cessa.
Se invece fallisce il preponente il curatore ha una scelta: o cessare il rapporto in corso (secondo però quanto stabilito dal Tribunale di Udine con sentenza 20.9.1996 il rapporto di agenzia cesserebbe automaticamente) o proseguirlo.
Nel primo caso, secondo una certa giurisprudenza, l’agente, oltre alle provvigioni residue, ha diritto all’ indennità suppletiva di clientela (App.Torino 14.11.1995; in senso contrario v. Trib. Udine, 20.9.1996; Trib. Prato 18.1.2012) .
Indennità, quella di cessazione, che deve comunque ritenersi riconosciuta all’agente sulla scorta anche di quanto previsto dall’ art. 1751 c.c. il quale prevede espressamente che all’atto dello scioglimento del rapporto di agenzia – e quindi indipendentemente dalle sue cause, ad eccezione delle ipotesi in cui lo scioglimento sia ascrivibile all’agente – gli competa un’indennità (ovviamente ricorrendone i presupposti di legge).
E poichè, come detto, il fallimento del preponente comporta la cessazione del contratto di agenzia per un fatto non certamente riferibile all’agente, incomprensibile si rivelerebbe una diversa soluzione che escludesse un diritto di siffatta natura.
Pacifico è invece, in giurisprudenza, che nessuna indennità di mancato preavviso competa all’agente (Trib. Udine, 20.9.1996; App.Torino 14.11.1995).
Nel caso di prosecuzione del rapporto di agenzia i crediti dell’agente vengono insinuati in prededuzione per l’attività svolta dopo il fallimento ai sensi dell’art. 111, comma 1, l.f.