AEC 17.7.1957 – Industria erga omnes
Accordo 17 luglio 1957 per la redazione delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 19 e 20 dell’Accordo Economico 20 giugno 1956 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale
Il giorno 17 luglio 1957 in Roma
tra
la Confederazione Generale dell’Industria Italiana; la Confederazione Cooperativa Italiana;
e
le seguenti Associazioni Nazionali in rappresentanza degli Agenti e Rappresentanti di Commercio la Federazione Italiana Agenti Rappresentanti Viaggiatori e Piazzisti (F.I.A.R.V.E.P.);
la Federazione Nazionale Associazione Agenti e Rappresentanti di Commercio (F.N.A.R.C.);
il Sindacato Nazionale Agenti e Rappresentanti Viaggiatori e Piazzisti;
l’Unione Italiana Agenti e Rappresentanti Viaggiatori e Piazzisti (U.I.A.R.V.E.P.);
l’Unione Sindacati Autonomi Rappresentanti di Commercio Industria (U.S.A.R.C.I.);
Il giorno 17 luglio 1957 in Roma
tra
la Confederazione Generale dell’Industria Italiana;
la Confederazione Cooperativa Italiana;
il Sindacato Nazionale Agenti, Viaggiatori, Rappresentanti e Piazzisti (C.I.S.N.A.L.);
si è stipulato il presente accordo per provvedere alla redazione delle disposizioni regolamentari di cui agli artt. 19 e 20 dell’accordo economico per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale delle stesse parti sottoscritto il 20 giugno 1956.
Art. 1 – L’Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) provvede, secondo le norme del presente Regolamento, alla separata gestione de:
1) il Fondo “Previdenza”;
2) il Fondo “Indennità per la risoluzione del rapporto”;
3) il Fondo “Assistenza”;
- Il Fondo “Previdenza” è costituito dai contributi dovuti da ciascuna ditta industriale o azienda cooperativa (indicate in seguito con la parola “ditta”) e dai rispettivi agenti e rappresentanti (indicati in seguito con la parola “agenti”) previsti dall’art. 11, primo e secondo comma dell’accordo economico collettivo 20 giugno 1956. Il Fondo provvede alla erogazione delle prestazioni previdenziali, le quali consistono nella capitalizzazione dei conti individuali disciplinata dal presente Regolamento od in forme vitalizie equipollenti, che possono essere deliberate dagli organi amministrativi dell’Ente. In tale ipotesi deve essere in ogni caso assicurata all’agente la facoltà di opzione per il sistema dei conti individuali regolato dal presente accordo e la misura degli interessi da accreditare ai conti stessi non potrà essere inferiore al 2 per cento.
- Il Fondo “Indennità per la risoluzione del rapporto” è costituito dalle somme dovute a norma dell’art. 9 dell’accordo economico collettivo 20 giugno 1956. Sull’ammontare delle somme versate dalle ditte l’Ente corrisponderà alle ditte medesime l’interesse annuo del 4 per cento.
Il Fondo provvede alla erogazione agli agenti dell’indennità per la risoluzione del rapporto.
- Il Fondo “Assistenza” è costituito dai contributi dovuti da ciascuna ditta, previsti dall’art. 11, quinto comma dell’accordo economico collettivo 20 giugno 1956 e dagli accreditamenti di cui all’art. 8 del presente Regolamento. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente fissa annualmente le prestazioni del Fondo in relazione alle disponibilità del Fondo stesso.
Art. 2 – Le ditte tenute alla applicazione dell’Accordo 20 giugno 1956 hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti all’Ente entro sei mesi dall’inizio del rapporto di agenzia, comunicando la data di inizio del rapporto stesso e le generalità dell’agente opportunamente documentate da certificati anagrafici, forniti dall’interessato, ed il relativo domicilio, specificando, quando l’agente sia una Società per Azioni, o in accomandita per azioni, o a responsabilità limitata, la denominazione di essa.
Le ditte comunicheranno all’Ente la cessazione del rapporto di agenzia entro un mese dalla cessazione stessa, specificando se è dovuta a dimissioni dell’agente o ad iniziativa della ditta e, in quest’ultimo caso, se la risoluzione del rapporto è dipesa da fatto imputabile all’agente. Le ditte comunicheranno altresì le variazioni del domicilio e dei dati anagrafici dell’agente in base a documenti forniti dall’interessato.
Nel caso in cui l’agente sia una Associazione di fatto, una Società semplice, collettiva o in accomandita semplice, l’iscrizione di essa all’Ente deve essere effettuata dalla ditta, mentre i dati relativi ai singoli soci e la precisazione della percentuale dei versamenti da accreditare ad ognuno di essi debbono essere forniti a cura della società agente.
I soci delle Società indicate nel comma precedente possono esercitare individualmente i diritti derivanti dall’iscrizione all’Ente, che darà comunicazione alla Società a cui l’interessato partecipa di tutti i provvedimenti adottati.
Art. 3. – Le ditte trasmetteranno all’Ente gli importi dei contributi previsti dall’art. 11 dell’Accordo economico del 20 giugno 1956 trattenuti sulle provvigioni liquidate ai propri agenti e quelli di propria competenza in una unica soluzione all’atto del pagamento delle provvigioni, e comunque non oltre tre mesi dalla data della avvenuta liquidazione di esse.
Le somme dovute per “l’indennità per la risoluzione del rapporto” sulle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare (1° gennaio-31 dicembre) saranno trasmesse all’Ente entro il 31 marzo successivo.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno solare i massimali di cui agli artt. 9 e 11 dell’accordo economico collettivo 20 giugno 1956 saranno ridotti in proporzione ai mesi di durata del rapporto nell’anno solare stesso.
Tutti i versamenti dovranno essere accompagnati con una distinta da cui risulti chiaramente la causale del versamento riferita a ciascun agente.
Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o con versamento sul c/c postale dell’Ente, debbono essere riportati sulla distinta gli stremi del bollettino postale.
La ricevuta dei versamenti viene rilasciata direttamente dall’Ente, a meno che essi non siano effettuati per vaglia postale o con versamento sul c/c postale dell’Ente stesso, nel qual caso le relative ricevute tengono luogo di quella dell’Ente.
Gli obblighi derivanti all’Ente per effetto del versamento dei contributi sorgono alla data di ricezione dei singoli versamenti.
Il versamento dei contributi dovuti esaurisce gli obblighi posti a carico delle ditte dagli artt. 9 e 11 dell’accordo economico collettivo 20 giugno 1956.
Art. 4. – Le ditte che omettono l’iscrizione dei propri agenti a norma del precedente articolo rimangono responsabili del versamento dei contributi relativi alle provvigioni liquidate, di spettanza propria e dei propri mandatari, maturate dall’inizio dall’inizio del rapporto fino alla data di iscrizione dell’agente all’Ente, gravati degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.
Sono altresì tenute alla corresponsione degli interessi di mora in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto le ditte che effettuino il versamento dei contributi oltre i termini previsti dal precedente articolo 3.
La corresponsione degli interessi decorre dalla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati e viene effettuata su richiesta dell’Ente.
E’ tuttavia facoltà dell’Ente di dispensare dal pagamento degli interessi di mora quando la mancata tempestiva iscrizione degli agenti ed il ritardo nel versamento dei contributi dipenda obiettivamente da causa non imputabile alle ditte.
Art. 5. – L’Ente istituisce nelle singole gestioni “Previdenza” e “Indennità per la risoluzione del rapporto” per ciascun agente conti individuali in cui annota i versamenti effettuati dalle ditte sotto la data dell’avvenuta ricezione di essi.
Su detti conti devono essere annotati altresì tutti gli accreditamenti derivanti da attribuzioni di utili o da altre cause, nonché gli eventuali addebiti posti a carico di ciascun agente.
Art. 6. – L’Ente all’atto della istituzione del primo conto di ciascun agente, rilascia all’interessato un certificato di iscrizione.
Nel trimestre successivo alla data di approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario l’Ente trasmette a ciascun iscritto un riepilogo dei conti ad esso intestati nelle gestioni “Previdenza” e “Indennità per la risoluzione del rapporto” da cui risultino, in relazione a ciascuna ditta mandante, i versamenti accreditati alla data di chiusura dell’esercizio stesso.
Entro la stessa data l’Ente provvederà ad inviare alle ditte un estratto conto delle somme versate per la previdenza e per l’indennità di risoluzione del rapporto ed a comunicare l’ammontare degli interessi di cui al punto 2 del precedente art. 1.
Trascorsi tre mesi dall’invio del riepilogo, ove non pervengano reclami, esso si intende approvato dagli interessati.
Art. 7. – I fondi rappresentati dal versamento dei contributi e dalle altre entrate, dedotte le spese necessarie per la gestione dell’Ente, saranno impiegati secondo un piano determinato anno per anno dal Consiglio di Amministrazione, il quale fissa le relative quote, nelle seguenti forme:
- a)titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b)annualità dovute dallo Stato;
- c)cartelle o titoli equiparati emessi dagli istituti esercenti il credito fondiario;
- d)depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità;
- e)mutui ad Istituti per le case popolari ed alle cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato; mutui a cooperative edilizie di iscritti all’Ente;
- f) beni immobili;
- g) mutui ipotecari;
Il piano annuale è sottoposto all’approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Gli investimenti diversi dall’acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile superiore a quello che si ricaverebbe dall’acquisto di essi.
In ogni caso deve essere destinata a depositi sui conti correnti di cui al punto d) la percentuale dei contributi di ciascun anno ritenuta necessaria dal Consiglio di Amministrazione per assicurare in ogni momento la disponibilità dei fondi per le liquidazioni spettanti agli agenti.
Per quanto riguarda la gestione del fondo “Assistenza” i fondi disponibili possono essere impiegati esclusivamente nelle forme previste ai punti a), b), c), d).
I singoli investimenti, nei limiti del piano annuale di cui sopra, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente previo parere di apposito Comitato espresso dallo stesso Consiglio di Amministrazione che determinerà la modalità e il tasso di interesse per le operazioni di credito e la misura del canone annuo da realizzare per ciascun immobile che venga acquistato.
Il Consiglio di Amministrazione può peraltro delegare al Presidente la facoltà di deliberare su conforme parere del Comitato di cui al comma precedente, per gli investimenti concernenti:
depositi sui conti correnti fruttiferi presso Istituti di credito; mutui ipotecari inferiori a 20 milioni di lire.
Art. 8. – Sempre che gli organi amministrativi dell’Ente non deliberino, in relazione a quanto previsto dall’art. 1 del presente Regolamento, forme previdenziali vitalizie, dall’utile di esercizio della gestione “Previdenza” verrà ogni anno prelevata una percentuale fino al 10 per cento, che sarà accreditata al Fondo “Assistenza”.
Il residuo utile netto verrà ripartito sui singoli conti individuali in misura percentuale pari all’incidenza dell’utile stesso sull’importo complessivo dei singoli conti individuali risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
Al “Fondo Assistenza” verrà altresì accreditato alla fine di ciascun anno l’utile di esercizio della gestione “Indennità perla risoluzione del rapporto”.
Art. 9. – L’Ente non potrà procedere alla liquidazione della parte di contributi versati a carico della ditta sul conto individuale “Previdenza” per le provvigioni maturate sino al 30 giugno 1956, e alla liquidazione del conto individuale “Indennità per la risoluzione del rapporto” senza l’attestazione della ditta da cui risulti, oltre la data di cessazione del rapporto, che la cessazione del rapporto stesso non è dipesa dal fatto imputabile all’agente.
Nell’ipotesi prevista dall’art. 10 dell’accordo economico collettivo 20 giugno 1956 l’Ente liquiderà i contributi accumulati su conto individuale “Indennità per la risoluzione del rapporto” dal 11 luglio 1956, rimanendo a carico della ditta l’integrazione fino all’importo di 4 anni di indennità.
L’attestazione di cui al 1° comma non occorre quando l’agente richiede la risoluzione del contratto in caso di sua invalidità permanente e totale da accertare in base alle norme di legge in materia.
L’attestazione non occorre inoltre nel caso in cui l’agente dimissionario abbia compiuto i 65 anni di età; oppure se abbia raggiunto i 60 anni di età, purchè in questo caso il rapporto sia in atto da almeno 15 anni; oppure nel caso in cui la liquidazione venga richiesta dagli eredi e la morte del dante causa sia intervenuta in pendenza del rapporto di agenzia o di rappresentanza.
La sentenza passata in giudicato, che esclude la cessazione del rapporto sia dipesa da fatto imputabile all’agente, tiene luogo della attestazione della ditta.
Art. 10. – Salvo quanto previsto all’ultimo comma del presente articolo, se la risoluzione del rapporto avviene per fatto imputabile all’agente, la quota parte di contributi “Previdenza” versati dalle ditte a proprio carico per le provvigioni maturate sino al 30 giugno 1956, nonché i contributi accumulati sul conto individuale “Indennità per la risoluzione del rapporto” verranno rimborsati alla ditta, su richiesta della stessa.
L’agente per opporsi ai rimborsi alla ditta di cui al comma precedente deve dimostrare che esiste contestazione circa la causa di risoluzione del rapporto.
L’opposizione perderà peraltro efficacia dopo otto mesi dalla data di risoluzione del rapporto, se entro detto termine, persistendo la contestazione, l’agente non avrà adito l’autorità giudiziaria per la definizione della controversia sulle cause della risoluzione del rapporto.
Qualora sia stata adita l’autorità giudiziaria nel termine previsto dal comma precedente, l’Ente non procederà alle liquidazioni di cui al comma primo fino a che la vertenza sulle cause della risoluzione del rapporto non sia stata definita con sentenza passata in giudicato.
Se la risoluzione del rapporto è avvenuta per dimissioni dell’agente, la quota parte dei contributi versati dalle ditte a proprio carico nel conto individuale di previdenza ed aderente a provvigioni maturate anteriormente al 1° luglio 1956, non spettante all’agente in quanto dimissionario, sarà accantonata in un fondo speciale presso l’Ente per essere utilizzato in conformità di quanto sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Qualora l’agente rivendichi il versamento, eccependo che la causa della risoluzione non è imputabile a sue dimissioni, valgono le norme di cui al 2°, 3°, 4° comma del presente articolo.
Art. 11. – Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° luglio 1957 ed avrà la stessa durata dell’accordo economico 20 giugno 1956.
Norme transitorie
Le ditte sono tenute a versare in unica soluzione entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente Regolamento gli importi relativi alla indennità per la risoluzione del rapporto sulle provvigioni liquidate nel 1956 ed afferenti al periodo 1° luglio-31 dicembre 1956 computate sui massimali di cui all’art. 9 dell’accordo economico 20 giugno 1956, ridotti alla metà.
Parimenti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni, da società in accomandita per azioni o da società a responsabilità limitata, le ditte sono tenute a versare in unica soluzione, ove non avessero già provveduto, entro il termine di cui al comma precedente, i contributi previsti all’art. 11, quinto comma dell’accordo economico 20 giugno 1956 sulle provvigioni maturate il 1° luglio 1956 e liquidate sino alla data di sottoscrizione del presente Regolamento.
Per le provvigioni maturate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1956 i predetti contributi dovranno essere calcolati sui previsti massimali annui, ridotti alla metà. Le eventuali eccedenze di versamenti già effettuati, dovute al computo dei contributi sugli interi massimali annui, saranno accreditati alle ditte per il conguaglio con i successivi versamenti.
Sempre nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni, da società in accomandita per azioni o da società a responsabilità limitata, i contributi di previdenza, dovuti a norma del precedente accordo economico del 1938 e successive modificazioni, afferenti al periodo 1° gennaio-30 giugno 1956 saranno calcolati sui massimali annui ridotti alla metà. Le eventuali eccedenze di versamenti già effettuati, dovute al computo sugli interi massimali annui, saranno accreditate alle ditte, per la quota a carico delle ditte medesime, per il conguaglio per i successivi versamenti, mentre saranno definitivamente accreditate sui singoli conti individuali per la quota a carico delle società agenti.