AEC 16.11.1988 – Industria
Accordo Economico Collettivo 16 novembre 1988 per la disciplina del rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale tra le imprese industriali e gli agenti e rappresentanti di commercio
Parti stipulanti
Confederazione generale dell’industria italiana,
Associazione sindacale Intersind,
Associazione sindacale per le aziende petrol-chimiche e collegate a partecipazione statale (ASAP),
Confederazione cooperative italiane,
Federazione italiana lavoratori commercio, turismo, servizi (FILCAMS-CGIL),
Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL),
Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL),
Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (FNAARC),
Unione sindacati agenti rappresentanti commercio italiani (USARCI) e, separatamente,
Federazione nazionale agenti rappresentanti viaggiatori e piazzisti (FNARVEP), Federazione nazionale commercio, turismo, terziario (CISNAL) e Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL)
Art. 1
Il presente accordo regola i rapporti fra gli agenti e rappresentanti di commercio rappresentati dalle Associazioni contraenti e le ditte industriali rappresentate dalle Associazioni aderenti alla Confederazione generale dell’industria italiana, dall’Associazione sindacale Intersind, dall’Asap, nonchè gli Enti cooperativi rappresentati dalla Confederazione cooperative italiane.
Agli effetti di esso e in conformità agli articoli 1742 e 1752 del codice civile , indipendentemente dalla qualifica o denominazione usata dalle parti:
- a) è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona;
- b) è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da una o più ditte di concludere contratti in nome delle medesime in una determinata zona.
L’agente o rappresentante esercita la sua attività in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dal preponente ai sensi dell’articolo 1746 del codice civile , senza obblighi di orario di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni di cui all’articolo 1746 cod.civ. devono tener conto dell’autonomia operativa dell’agente o rappresentante, il quale, tenuto ad informare costantemente la casa mandante sulla situazione del mercato in cui opera, non è tenuto peraltro a relazioni con periodicità prefissata sulla esecuzione della sua attività.
Gli agenti o rappresentanti di commercio e le ditte preponenti sono tenuti all’osservanza della legge n. 204 del 3 maggio 1985 . Le norme del presente accordo non sono applicabili agli agenti o rappresentanti non iscritti nei ruoli di cui alla legge n. 204 del 3 maggio 1985.
Il presente accordo si applica anche alle società aventi per oggetto esclusivo l’esercizio delle attività suddette, salve le eccezioni e deroghe espressamente previste nell’accordo stesso, nonchè a coloro che in qualità di agenti o rappresentanti hanno incarico di vendere esclusivamente a privati consumatori.
Le norme del presente accordo – salvo quelle di cui agli articoli 10 e 13 – non sono vincolanti nel caso di conferimento di mandato di agenzia o rappresentanza a coloro che svolgono anche il commercio in proprio nello stesso genere di prodotti.
Dichiarazione a verbale all’articolo 1
Le parti si danno atto che i rapporti tra le case editrici e i loro agenti e rappresentanti di commercio incaricati di vendere esclusivamente a privati consumatori vengono regolati, a far data dal 1° gennaio 1989, dalle norme del presente accordo.
Art. 2
Ferma restando la possibilità di diverse intese tra le parti, di norma la ditta non può valersi contemporaneamente nella stessa zona e per lo stesso ramo di commercio di più agenti o rappresentanti, nè l’agente o rappresentante può assumere l’incarico di trattarvi gli affari di più ditte che siano in concorrenza fra di loro.
Il divieto di cui sopra non si estende, salvo patto di esclusiva per una sola ditta, all’assunzione, da parte dell’agente o rappresentante, dell’incarico di trattare gli affari di più ditte non in concorrenza tra di loro. Nel caso che l’agente o rappresentante non sia vincolato dal patto di esclusiva per una sola ditta, egli resta libero di assumere altri incarichi per ditte che non siano in concorrenza.
Le variazioni di zona, esclusi i casi di lieve entità, possono essere realizzate previa comunicazione scritta all’agente o rappresentante da darsi almeno 2 mesi prima (ovvero 4 mesi prima per gli agenti e rappresentanti impegnati ad esercitare la propria attività esclusivamente per una sola ditta), salvo accordo scritto tra le parti per una diversa decorrenza. Qualora queste variazioni siano di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto, il preavviso scritto non potrà essere inferiore a quello previsto per la risoluzione del rapporto. Qualora l’agente o rappresentante comunichi, entro 30 giorni, di non accettare le variazioni previste, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante.
Chiarimento a verbale all’articolo 2
In relazione a quanto previsto dal 1° e 2° comma del presente articolo, le parti si danno atto che è da escludersi la possibilità di concorrenza quando l’incarico conferito all’agente o rappresentante riguardi generi di prodotti che per foggia, destinazione e valore d’uso siano diversi e infungibili tra di loro.
Art. 3
All’atto del conferimento dell’incarico, all’agente o rappresentante debbono essere precisati per iscritto, in un unico documento, oltre al nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da trattarsi, la misura delle provvigioni e compensi, la durata, quando questa non sia a tempo indeterminato. Nel caso di affidamento del campionario, sarà altresì previsto che il valore dello stesso potrà essere addebitato all’agente o rappresentante in caso di mancata o parziale restituzione o di danneggiamento.
In ogni contratto individuale dovrà essere inserito l’esplicito riferimento alle norme dell’accordo economico collettivo in vigore e successive modificazioni.
Art. 4
Le norme previste nel presente accordo si applicano anche al contratto a tempo determinato in quanto compatibili con la natura del rapporto, con esclusione, comunque, delle norme relative al preavviso di cui all’articolo 9.
Nei contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, la casa mandante comunicherà all’agente o rappresentante, almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, l’eventuale disponibilità al rinnovo o proroga del mandato.
Art. 5
L’agente o rappresentante deve assolvere gli obblighi inerenti all’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni impartite dalla ditta.
L’agente o rappresentante non ha facoltà di riscuotere per la ditta, nè di concedere sconti o dilazioni, salvo diverso accordo scritto.
Il preponente è tenuto a fornire all’agente o rappresentante le notizie utili a svolgere nella maniera più producente il proprio mandato. Il preponente informerà altresì l’agente o rappresentante sul lancio di nuovi prodotti e sulle nuove politiche di vendita.
Art. 6
L’agente o rappresentante ha diritto sugli affari andati a buon fine ad una provvigione, determinata di norma in misura percentuale.
I criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti; in ogni caso non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento.
Nel caso in cui sia affidato all’agente o rappresentante l’incarico continuativo di riscuotere per conto della casa, con responsabilità dell’agente per errore contabile, dovrà essere stabilita una provvigione separata, in relazione agli affari per i quali sussista l’obbligo della riscossione. L’obbligo di stabilire la provvigione di cui trattasi non sussiste per il caso in cui l’agente o rappresentante svolga la sola attività di recupero degli insoluti.
Salvo quanto disposto dal comma successivo, nel caso che la esecuzione dell’affare si effettui su accordo tra fornitore ed acquirente per consegne ripartite, la provvigione sarà corrisposta sugli importi delle singole consegne regolarmente pagate.
In deroga al principio di cui al primo comma, in caso di insolvenza parziale del compratore, qualora la perdita subita dalla ditta sia inferiore all’importo della provvigione relativa alla quota soluta, la ditta verserà all’agente o rappresentante la differenza.
La provvigione spetta all’agente o rappresentante anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.
L’agente o rappresentante che tratta in esclusiva gli affari di una ditta ha diritto alla provvigione anche per gli affari conclusi dalla medesima senza suo intervento, semprechè rientranti nell’ambito del mandato affidatogli.
In caso di cessazione o risoluzione del contratto di agenzia, l’agente o rappresentante ha diritto alla provvigione sugli affari proposti prima della risoluzione o cessazione del contratto ed accettati dalla ditta anche dopo tale data, salvo, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi precedenti, e salvo l’obbligo, per l’agente o rappresentante, a richiesta della ditta, di prestare l’opera di sua competenza per la completa e regolare esecuzione degli affari in corso.
Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per l’accettazione o il rifiuto da parte del preponente delle proposte d’ordine trasmesse dall’agente.
In assenza delle disposizioni di cui al precedente comma nel contratto individuale, le proposte d’ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse.
Norma transitoria all’articolo 6
Le disposizioni di cui al 3° comma del presente articolo si applicano ai rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dell’accordo economico collettivo 19 dicembre 1979.
I contratti di agenzia e di rappresentanza commerciale già in corso alla predetta data si adegueranno alla normativa in parola entro il 1° luglio 1989.
Entro il medesimo termine dovrà essere data attuazione a quanto previsto nel penultimo comma dell’articolo 6.
Art. 7
Le ditte cureranno la liquidazione delle provvigioni alla fine di ogni trimestre.
Entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre considerato, le ditte invieranno all’agente o rappresentante il conto provvigioni, nonchè il relativo importo, con l’adempimento delle formalità richieste dalle vigenti norme fiscali. In caso di contestazione, la ditta verserà le eventuali ulteriori somme non oltre 30 giorni dalla definizione della controversia.
Qualora la ditta mandante ritardi il pagamento delle somme dovute di oltre quindici giorni rispetto ai termini di cui al precedente comma, sarà tenuta a versare su tali somme per tutti i giorni di ritardo un interesse in misura pari al tasso ufficiale di sconto.
Se per consuetudine la ditta non spedisce le fatture per tramite dell’agente o rappresentante, essa deve almeno alla fine di ogni mese fornire all’agente o rappresentante le copie delle fatture inviate direttamente ai clienti.
Sulle provvigioni maturate, l’agente o rappresentante ha diritto ad anticipi, nel corso del trimestre, nella misura del 70 per cento del suo credito per tale titolo. E’ in facoltà dell’agente o rappresentante, all’atto del conferimento del mandato, di chiedere, in alternativa al criterio di cui sopra, la liquidazione di anticipi nella misura del 50 per cento delle provvigioni da maturare, che si riferiscono ad affari con pagamento non oltre 90 giorni, e nella misura del 35 per cento delle provvigioni da maturare, che si riferiscono ad affari con pagamento oltre 90 giorni ma non oltre 120. Resta fermo che l’agente o rappresentante non ha diritto ad anticipi, ove sia debitore della ditta per altro titolo.
L’agente o rappresentante non ha diritto al rimborso delle spese occasionate dalla sua attività svolta ai sensi dell’articolo 1 del presente accordo, salvo patto contrario. Il patto in contrario non potrà determinare il rimborso o concorso spese in forma percentuale.
Art. 8
Quando sia pattuito per iscritto uno “star del credere” a carico dell’agente o rappresentante per insolvenza totale o parziale da parte del compratore, esso non potrà superare il triplo della provvigione nè essere comunque superiore al 15 per cento della perdita subita dalla ditta.
Non sono soggette allo “star del credere” le spese, ivi comprese quelle legali, sostenute per il recupero del credito. Lo “star del credere” non verrà inoltre computato sulle somme che sarebbero spettate all’agente o rappresentante a titolo di provvigione qualora l’affare fosse andato a buon fine.
Ove la ditta recuperi in tutto o in parte le somme perdute, si farà luogo al rimborso dell’importo dello “star del credere” conteggiato sulla perdita anzidetta.
Tuttavia, ove l’ammontare dell’importo anzidetto a carico dell’agente o rappresentante, in un anno, superi la metà dell’ammontare delle provvigioni maturate nell’anno medesimo a suo favore, la eccedenza non sarà a carico dell’agente o rappresentante. In tal caso, se la ditta intende risolvere il rapporto, sarà esonerata dall’obbligo del preavviso.
Eventuali deroghe alle norme di cui al primo comma del presente articolo potranno essere convenute tra le Associazioni stipulanti, qualora la misura della provvigione superi il 12 per cento.
Per qualche caso particolare potrà essere convenuto, tra la ditta mandante e l’agente o rappresentante, uno “star del credere” al di sopra dei limiti anzidetti, a condizione che venga pattuito un supplemento della normale provvigione.
Art. 9
In caso di risoluzione di un rapporto a tempo indeterminato, la parte recedente dovrà darne comunicazione all’altra parte con un preavviso della seguente misura:
nel caso di agente o rappresentante impegnato in esclusiva per una sola ditta: 6 mesi, qualora la durata del rapporto non superi gli 8 anni; 8 mesi, qualora la durata del rapporto superi gli otto anni;
nel caso di agente o rappresentante non impegnato in esclusiva per una sola ditta: 4 mesi, qualora la durata del rapporto non superi gli otto anni; 6 mesi, qualora la durata del rapporto superi gli 8 anni.
Peraltro, in caso di dimissioni dell’agente o rappresentante, la durata del preavviso sarà di 5 o di 4 mesi, a seconda che l’agente sia impegnato o meno ad esercitare la sua attività in esclusiva per una sola ditta.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente (1° gennaio – 31 dicembre) quanti sono i mesi di preavviso dovuti o una somma a questa proporzionale, in caso di esonero da una parte del preavviso. Qualora il rapporto abbia avuto inizio nel corso dell’anno solare precedente, saranno conteggiati i successivi mesi dell’anno in corso per raggiungere i dodici mesi di riferimento. Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni liquidate durante il rapporto stesso.
La parte che ha ricevuto la comunicazione di recesso, può rinunciare in tutto o in parte al preavviso, senza obbligo di corrispondere la indennità sostitutiva, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
Durante la prestazione in servizio del preavviso, il rapporto decorre regolarmente, con tutti i diritti e gli obblighi connessi al mandato.
L’indennità sostitutiva del preavviso va computata su tutte le somme corrisposte in dipendenza del contratto di agenzia, anche se a titolo di rimborso o concorso spese.
Art. 10
All’agente o rappresentante, a norma dell’art. 1751 del codice civile, spetta una indennità per lo scioglimento del contratto.
Tale indennità è determinata nella misura dell’ 1% sull’ammontare globale delle provvigioni maturate e liquidate durante il corso del rapporto.
A decorrere dal 1° gennaio 1989, l’aliquota base dell’ 1% sarà integrata nelle seguenti misure:
agenti o rappresentati con obbligo di esclusiva per una sola ditta
- a) sulle provvigioni fino a L. 24.000.000 annue 3%
- b) sulla quota di provvigione da L. 24.000.001 a L. 36 milioni annue 1%
agenti e rappresentanti senza obbligo di esclusiva per una sola ditta
- a) sulle provvigioni fino a L. 12.000.000 annue 3%
- b) sulla quota di provvigioni da L. 12.000.001 a L. 18 milioni annue 1%
Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente o rappresentante abbia diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.
Sono computabili agli effetti dell’indennità di risoluzione del rapporto anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o concorso spese.
In caso di morte dell’agente o rappresentante l’indennità predetta sarà corrisposta agli eredi, a norma dell’art. 1751, 4° comma, del codice civile.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per l’indennità di cui al presente articolo si intendono integralmente soddisfatti dalle competenze spettanti agli agenti o rappresentanti in dipendenza del trattamento Enasarco, ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
Art. 11
All’atto della risoluzione del rapporto a tempo indeterminato, in aggiunta all’indennità di cui al precedente art. 10, sarà corrisposta dalla ditta preponente all’agente o rappresentante una indennità suppletiva di clientela, da calcolarsi sull’ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il corso del rapporto e relative comunque ad affari conclusi dopo il 1° gennaio 1989, nel modo seguente:
- a) 3% sulle provvigioni maturate per tutta la durata del rapporto;
- b) 0,50% aggiuntivo, sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto, nel limite massimo annuo di L. 72 milioni di provvigione;
- c) 1% aggiuntivo, sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto, sempre nel limite massimo annuo di L. 72 milioni di provvigione.
L’indennità suppletiva di clientela non è dovuta se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all’agente o rappresentante. Non si considerano fatto imputabile all’agente o rappresentante le dimissioni dovute a invalidità permanente e totale o successive al conseguimento della pensione di vecchiaia (Enasarco), semprechè tali eventi si verifichino dopo che il rapporto sia durato almeno un anno.
In caso di decesso dell’agente o rappresentante, anche se il rapporto sia durato meno di un anno, l’indennità suppletiva di clientela verrà corrisposta agli eredi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 1751, 4° comma, cod. civ.
Agli effetti della liquidazione dell’indennità suppletiva di clientela saranno computate anche le somme corrisposte espressamente e specificatamente a titolo di rimborso o di concorso spese.
Ai fini dell’indennità di cui al presente articolo si considera a tempo indeterminato il contratto a termine che venga rinnovato o prorogato.
Dichiarazioni a verbale
L’indennità suppletiva di clientela disciplinata dal presente articolo non è cumulabile con alcun altro trattamento a titolo analogo che dovesse venire stabilito da disposizioni normative di carattere generale.
Per gli agenti o rappresentanti incaricati da case editrici di vendere esclusivamente a privati consumatori si conferma che l’ammontare annuo delle provvigioni eccedenti la misura del 12 per cento viene preso in considerazione per il calcolo dell’indennità suppletiva di clientela nel limite del 65 per cento.
Art. 12
In caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che gli impedisca di svolgere il mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta preponente o dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso ad ogni effetto per la durata massima di sei mesi nell’anno solare dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, intendendosi che per tale periodo la ditta si asterrà dal procedere alla risoluzione del rapporto.
Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico di esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agenzia senza che a questa derivino oneri e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo patto in contrario tra le parti.
A favore degli agenti e rappresentanti che operano in forma individuale o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (s.n.c. e s.a.s.) aventi per oggetto esclusivo l’esercizio dell’attività di agenzia e di rappresentanza commerciale, si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite l’Enasarco, per coprire i rischi derivanti da infortunio e ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dall’Enasarco secondo le condizioni e i limiti delle disposizioni regolamentari allegate, che formano parte integrante del presente articolo, e garantirà il seguente trattamento, indipendente e aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dall’Enasarco con la propria assicurazione:
- a) in caso di morte per infortunio: liquidazione di un capitale di lire 65 milioni;
- b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un capitale di lire 80 milioni. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, in caso di invalidità inferiore all’81 per cento, in relazione alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL, purchè superiore al minimo del 6 per cento;
- c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, infortunio, accertamenti diagnostici ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio, che abbia comportato l’applicazione di gessatura: corresponsione di una diaria giornaliera di lire 25.000, dal primo giorno di degenza e fino ad un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.
Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte dell’Enasarco restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l’utilizzo di una quota parte dell’interesse del 4 per cento di spettanza delle case mandanti, di cui all’articolo 14, 3° comma, del presente accordo.
Norma transitoria
La polizza di cui al terzo comma del presente articolo sarà stipulata dall’Enasarco con effetto dal 1° gennaio 1990. Fino alla data del 31 dicembre 1989 continueranno a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 12 dell’a.e.c. 19 dicembre 1979 e alle relative disposizioni regolamentari allegate al predetto accordo, fermo restando l’aumento delle misure delle prestazioni, con effetto dal 1° gennaio 1989.
Art. 13
In relazione a quanto previsto dall’articolo 12 dell’accordo economico 30 giugno 1938 e alle norme dettate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 12 , e dal regolamento di esecuzione (approvato, con D.M. 20 febbraio 1974 ), il trattamento di previdenza in favore degli agenti e rappresentanti, i cui rapporti, a termine o non, siano regolati dal presente accordo, viene attuato mediante il versamento, da parte delle ditte, di un contributo del 5 per cento sulle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante e da un pari contributo a carico dell’agente o rappresentante che verrà trattenuto dalle ditte all’atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nel limite di 20 milioni di lire ovvero nel limite di 34 milioni, se l’agente o rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta.
Il trattamento previdenziale di cui sopra non ha applicazione, a tutti gli effetti, nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza commerciale siano esercitate da società per azioni o da società a responsabilità limitata.
Nella ipotesi predetta le aziende sono però tenute al versamento di un contributo del 2 per cento su tutte le provvigioni corrisposte, allo scopo di costituire un fondo di assistenza in favore degli agenti e rappresentanti.
Fino alla data del 30 giugno 1956 gli obblighi delle aziende per la previdenza si intendono integralmente soddisfatti, unitamente a quelli per l’indennità per lo scioglimento del contratto, come previsto dall’articolo 10, dalle competenze spettanti agli agenti e rappresentanti, in dipendenza del trattamento Enasarco, ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo 30 giugno 1938 e successivi aggiornamenti.
Art. 14
Le ditte hanno l’obbligo di iscrivere i propri agenti e rappresentanti all’Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (Enasarco) entro i tre mesi dall’inizio del rapporto di agenzia e di rappresentanza, indicando per ogni agente o rappresentante il numero di iscrizione al ruolo di cui alla legge n. 204 del 3 maggio 1985. Nel caso che l’agente o rappresentante inizi la sua attività, la comunicazione del numero di iscrizione sarà fatta dalla ditta non appena l’interessato abbia ottenuto l’iscrizione.
I contributi di cui all’articolo precedente saranno versati all’Ente di cui sopra con periodicità trimestrale, secondo la normativa vigente.
Anche l’indennità di cui all’articolo 10 verrà accantonata presso l’Enasarco con le modalità stabilite nel regolamento di cui all’articolo 21, a condizione che l’Istituto si impegni a riconoscere annualmente alle aziende un interesse del 4 per cento sulle somme accantonate, nonchè a rivalutare i conti individuali degli agenti.
Entro il 30 aprile di ciascun anno la ditta mandante invierà all’agente o rappresentante un riepilogo delle somme versate al fondo di previdenza dell’Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR, di competenza dell’anno precedente.
Dichiarazione a verbale all’articolo 14
Le modifiche al meccanismo di gestione del FIRR stabilite in sede di definizione delle disposizioni regolamentari di cui all’articolo 21 del presente accordo hanno effetto dal 1° gennaio 1990.
Ove per quella data, peraltro, l’Enasarco non fosse in grado di rendere operativo il nuovo sistema di gestione dei fondi accantonati dalle aziende, le parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi immediatamente per definire eventuali diverse soluzioni entro il termine ultimo del 31 marzo 1990.
Tali diverse soluzioni potranno prevedere o l’accantonamento diretto in azienda delle somme in parola, con meccanismi di rivalutazione da definirsi o la stipulazione di polizze assicurative per garantire la corresponsione agli agenti dell’indennità rivalutata o il versamento delle quote annuali presso appositi Fondi, anche di nuova istituzione, che assicurino la rivalutazione o ancora altri sistemi da concordarsi.
Le parti si danno atto che fino alla data dell’entrata in funzione del nuovo sistema di gestione del FIRR (e comunque non oltre il 31 dicembre 1989, salvo impedimento obiettivo) continueranno a trovare applicazione le disposizioni regolamentari allegate all’accordo economico collettivo del 19 dicembre 1979.
Art. 15
Il presente accordo non sostituisce le pattuizioni individuali eventualmente più favorevoli per l’agente o rappresentante.
Art. 16
Le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo dovranno essere sottoposte per il tentativo di conciliazione all’esame delle Associazioni stipulanti.
Art. 17
In relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533, le parti stipulanti, convenendo sull’utilità e sull’importanza degli strumenti conciliativi previsti dalla stessa legge, che si propongono il risultato di ridurre l’area della conflittualità, convengono di favorire il ricorso alla conciliazione sindacale con la costituzione di commissioni paritetiche.Pertanto:
1) Nel caso di insorgenza di controversie, sia durante lo svolgimento, sia all’atto della cessazione del rapporto di agenzia o di rappresentanza commerciale, ciascuna delle parti può adire per il tentativo di componimento della controversia una Commissione paritetica di conciliazione, che sarà costituita a livello territoriale.
La Commissione di conciliazione sarà composta da 2 membri in rappresentanza della casa mandante e da 2 membri in rappresentanza dell’agente o rappresentante di commercio, designati di volta in volta rispettivamente dalle Associazioni sindacali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, alle quali le parti interessate aderiscano o abbiano conferito mandato.
2) La Commissione competente ad espletare la conciliazione è quella costituita nell’ambito territoriale in cui l’agente o rappresentante svolge la sua attività ovvero, su accordo delle parti stipulanti o dei loro aderenti, quella costituita nell’ambito territoriale in cui è la sede della ditta mandante.
3) La Commissione espleterà il tentativo di conciliazione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta delle parti. Ove il tentativo di conciliazione in sede locale non abbia esito positivo, potrà essere esperito un ulteriore tentativo a livello nazionale, presso una commisione paritetica, costituita di volta in volta dalle Associazioni stipulanti, e composta da tre membri in rappresentanza dell’agente o rappresentante e da tre membri in rappresentanza del preponente.
La richiesta di costituzione della commissione nazionale dovrà essere avanzata dalle parti entro 10 giorni dall’esaurimento della procedura in sede locale. La commissione nazionale espleterà il tentativo di conciliazione entro i 30 giorni successivi alla richiesta.
4) Nel caso in cui il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, resta inteso che l’accordo intervenuto non è impugnabile, giusta quanto previsto dal combinato disposto dagli articoli 411, 3° comma, cod. proc. civ., e 2113, 4° comma, cod. civ., come risultano sostituiti dagli artt. 1 e 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
5) Qualora il tentativo di conciliazione non riesca, le parti restano libere di adire l’Autorità giudiziaria.
6) In ogni caso, trovano applicazione le norme di cui all’articolo 411, ultimo comma, e all’art. 412 del codice di procedura civile, così come risultano sostituiti dall’art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533.
7) Le spese per il funzionamento della Commissione sindacale paritetica di conciliazione saranno sostenute in proprio dalle parti tra le quali intercorre la conciliazione.
Art. 18
Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 1989, ferme restando le diverse decorrenze specificamente previste per determinati istituti, e scadrà il 31 dicembre 1991, salvo quanto disposto dall’art. 19; ove non venga disdetto da una delle parti con un preavviso di quattro mesi, si intenderà rinnovato di anno in anno.
In caso di regolare disdetta, esso resterà in vigore fino a che non sia sostituito da un successivo accordo.
Art. 19
Qualora, in qualunque momento della durata del presente accordo, venisse intrapresa una azione legislativa tendente a modificare le clausole dell’accordo stesso, o che comunque comporti oneri nuovi per le ditte preponenti, le parti si impegnano – su invito di una di esse – a riunirsi immediatamente per concertarsi sui provvedimenti da adottare perchè la sostanza e lo spirito del presente accordo, ed in particolare il complesso degli oneri da esso derivanti, non subiscano modificazioni.
Ove non sia possibile raggiungere un accordo prima della data della eventuale entrata in vigore della nuova norma, da tale ultima data il presente accordo si intenderà decaduto.
Art. 20
Fermo restando quanto disposto dall’articolo precedente, le disposizioni del presente accordo relative alla indennità di scioglimento del contratto ed alla previdenza sono correlative ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 21
Le parti si riservano di provvedere con separato accordo alla redazione di un apposito regolamento per l’accantonamento ed il versamento agli aventi diritto dell’indennità per la risoluzione del rapporto.
Dichiarazione a verbale
Le Organizzazioni stipulanti degli agenti e rappresentanti di commercio danno atto all’altra parte contraente che l’accordo economico sottoscritto in pari data rappresenta una disciplina normativa e previdenziale del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, che contempera le attuali possibilità della economia nazionale con le esigenze della categoria rappresentata.
Esse assumono pertanto impegno, anche in relazione alla norma di cui all’art. 19 dell’accordo, in caso di presentazione di progetti di legge sulla materia, di portare a conoscenza dei presentatori stessi questo loro apprezzamento sugli accordi raggiunti in campo sindacale, che esse considerano lo strumento più idoneo per la regolamentazione dei rapporti dei propri associati con le case mandanti.
Le parti stipulanti assumono altresì l’impegno di incontrarsi, su richiesta di una di esse, durante il periodo di vigenza del presente accordo, per esaminare lo stato del settore, le sue prospettive nonchè le situazioni di mercato, anche per i riflessi che possano determinarsi sulle condizioni economiche, sociali e professionali della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.
Tabelle annesse all’Accordo Economico Collettivo per la Disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore dell’Industria (Calcolo indennità di risoluzione del rapporto art. 10, lettere A, B)
Agenti e rappresentanti senza esclusiva
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili
Ind. base Ind.integrativa Totale
- I) sulle provvigioni fino a Lire 12.000.000 annue 1% 3% 4%
- II) sulla quota di provvigione da Lire 12.000.000 a Lire.18.000.000 1% 1% 2%
III) sulla quota di provvigione eccedente Lire 18.000.000 annue 1% – 1%
Agenti e rappresentanti in esclusiva
Classi di importo annuo delle provvigioni computabili
Ind. base Ind.integrativa Totale
- I) sulle provvigioni fino a Lire 24.000.000 annue 1% 3% 4%
- II) sulla quota di provvigione da Lire 24.000.001 a Lire.36.000.000 1% 1% 2%
III) sulla quota di provvigione eccedente Lire 36.000.000 annue 1% – 1%