Commissione

Manifestazione tipica ed attuale del mandato senza rappresentanza, la commissione viene definita dall’ art. 1731 c.c. quale un
mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.

Si tratta, quindi, di un mandato senza rappresentanza, il cui esercizio professionale ha dato luogo ad una delle più importanti e caratteristiche figure di commerciante, il commissionario.

Il commissionario è un imprenditore ausiliario (art. 2195, n.5, c.c.), che acquista o rivende beni in nome proprio e in proprio si obbliga verso coloro con i quali tratta, mentre, per il rapporto di commissione, che lo lega la committente, nei rapporti interni gli effetti del contratto si riversano su quest’ultimo.

In considerazione della sua qualità imprenditoriale, il commissionario è, quindi, tenuto alle obbligazioni che fanno capo agli imprenditori commerciali, e, così, in particolare alla registrazione nel Registro delle imprese, alla tenuta delle scritture contabili, risultando altresì assoggettato alle procedure concorsuali.

Nonostante se ne sia sostenuta una progressiva diminuzione di importanza nel corso degli anni, a seguito della diversa organizzazione delle vendite e degli acquisti, specie attraverso l’istituzione di sedi secondarie o la costituzione di una rete di agenti di commercio o di esclusivisti, la commissione ancora oggi deve però considerarsi un contratto di usuale applicazione pratica.

Frequente è, infatti, il ricorso alla figura del commissionario nel commercio all’ingrosso come nel commercio dei titoli e nelle operazioni bancarie connesse, eseguite in commissione dalle banche.

La commissione ha, inoltre, ispirato la nascita di figure di distribuzione commerciale non contemplate dal nostro ordinamento, quali la concessione di vendita, che può considerarsi come una sorta di evoluzione atipica del contratto di commissione.