Cass. 30.11.2015, n. 24399 – Mediatore – Diritto alla provvigione

(…) Va qui osservato che giusta la testuale previsione di cui all’art. 1755 cc. il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento. A tale proposito la giurisprudenza di questa Corte ha statuito, in molteplici occasioni, che per “conclusione dell’affare”, dalla quale a norma dell’art. 1755 cc. sorge il diritto alla provvigione del mediatore deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno.
Anche la stipulazione di un contratto preliminare – pertanto – è sufficiente a far sorgere tale diritto, sempre che si tratti di contratto definitivo o preliminare validamente concluso e rivestito dei prescritti requisiti e quindi di forma scritta ove richiesta ad substantiam (art. 1350 e 1351 cc.) (cfr., in termini, ex multis, Cass. 16 giugno 1992, n. 7400).
Certo quanto sopra, va, altresì, osservato, che ove il contratto concluso per effetto dell’intervento del mediatore è sottoposto a condizione deve trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 1757, comma 1 e 2 cc, rispettivamente a seconda che tale condizione sia sospensiva (nella quale ipotesi il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione) o risolutiva (nel qual caso il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione).