Cass. 17.1.2017 – “Preliminare di preliminare” – Diritto del mediatore alla provvigione – Sussistenza

(…) Occorre dare continuità all’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 4628 del 6 marzo 2015, che, nel comporre il contrasto di giurisprudenza sul punto, ha enunciato il principio di diritto così massimato: “La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l’esclusione dell’esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, ad una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale”.
E la validità ed efficacia del preliminare di preliminare inter partes riconosciuta dalla Corte di appello (che ha evidenziato i passaggi della formazione progressiva del vincolo e la differenziazione dei contenuti negoziali) – tale, dunque, da assumere un siffatto negozio come suscettibile di soddisfare un interesse delle parti meritevole di tutela è stata contestata dalla ricorrente soltanto sotto il profilo (come visto, infondato; là dove, poi, non è consentito introdurre con la memoria ex art. 378 c.p.c. profili di doglianza che non siano già stati veicolati con il ricorso) della non configurabilità giuridica della figura negoziale in esame, alla stregua di indirizzo giurisprudenziale superato dal più recente arresto delle Sezioni Unite.
Sicché la Corte territoriale ha correttamente annesso, in iure, al ravvisato accordo “preliminare di preliminare” la possibilità di insorgenza del diritto alla provvigione da parte del mediatore siccome conseguente non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno (tra le altre, Cass., 19 ottobre 2007, n. 22000).
E in siffatti termini si è già espressa questa Corte, assumendo che la conclusione dell’affare, quale fonte del diritto del mediatore alla provvigione, è il compimento dell’atto che dà all’intermediato il diritto di agire per l’adempimento o il risarcimento, sicché anche una proposta di acquisto integrante “preliminare di preliminare” può far sorgere il diritto alla provvigione (Cass., 30 novembre 2015, n. 24397).