Spese del mediatore (Rimborso)
Pur nella chiara formulazione dell’art. 1756 c.c il quale prevede espressamente che “salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute nei confronti della persona
per incarico della quale sono state eseguite anche se l’affare non è stato concluso”, controverso è se debbano essere rimborsate al mediatore tutte le spese da questi sostenute nell’espletamento dell’incarico ricevuto o solamente quelle espressamente autorizzate.
Secondo una parte della dottrina il fatto del semplice conferimento dell’incarico comporta, come conseguenza, l’obbligo di rimborsare ogni spesa effettuata dal mediatore, in quanto, si rileva, rientra tra gli obblighi della parte intermediata mettere a disposizione dell’intermediario ogni mezzo e strumento che si riveli idoneo al conseguimento dello scopo perseguito.
Secondo un diverso orientamento, l’obbligo di rimborsare il mediatore delle spese da questi incontrate è configurabile solo laddove sussista un preciso incarico in tal senso.
Per il riconoscimento al mediatore delle spese non è, quindi, sufficiente il solo conferimento dell’incarico generico di svolgere l’attività di mediazione, occorrendo, altresì, l’ulteriore autorizzazione a compiere le indicate spese.
Si tratta di una soluzione seguita anche da parte della giurisprudenza, anche se ormai risalente.
Così come si legge in Cass. 9.5.1952, n. 1313 e Cass. 15.12.1962, n. 3368, le spese vive incontrate dal mediatore devono essergli rimborsate solamente quando gli siano state espressamente ordinate, dovendosi, conseguentemente, ritenere insufficiente, a tal fine, il conferimento del solo incarico.