Enasarco

1) Il preponente è tenuto a iscrivere l’agente all’Enasarco?

Si. Infatti, qualora già non lo sia, l’azienda è tenuta a iscrivere l’agente che ha incaricato all’Enasarco, che è l’Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti, ai fini del trattamento pensionistico integrativo di invalidità, vecchiaia, inabilità e ai superstiti, entro trenta giorni dalla data di inizio del rapporto di agenzia. L’impresa preponente, inoltre, deve provvedere al pagamento dei contributi da versare con periodicità trimestrale all’Enasarco, mentre compete a quest’ultimo in via diretta l’erogazione delle suddette pensioni. L’Enasarco, inoltre, gestisce anche un fondo speciale cosiddetto FIRR, cioè il fondo indennità risoluzione rapporto, nel quale i preponenti sono tenuti ad accantonare le somme necessarie al pagamento dell’indennità, attraverso l’effettuazione di versamenti annuali nel periodo ricompreso tra il 1 ed il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento: detta indennità viene, poi, liquidata all’agente al momento della cessazione del rapporto, indipendentemente dalle cause che l’hanno determinata, previa comunicazione del preponente all’Enasarco, entro un mese dalla data di risoluzione del contratto.