L. 7.2.1979, n. 48, Istituzione e funzionamento dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione (legge abrogata dal d.leg.vo 7 settembre 2005, n. 209)

1. È istituito presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato l’albo nazionale degli agenti di assicurazione. La tenuta dell’albo è affidata alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Hanno diritto di essere iscritti all’albo, a domanda, tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 ovvero all’articolo 5 della presente legge. L’attività di agente di assicurazione non può essere esercitata da chi non è iscritto all’albo. L’albo è suddiviso in due sezioni: a) alla prima sono iscritti coloro che svolgono l’attività di agente di assicurazione, con l’onere di gestione a loro rischio e spese, su incarico di imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione ai sensi delle norme vigenti; b) alla seconda sono iscritti, ai sensi del successivo articolo 11, coloro ai quali non è stato conferito l’incarico di agente di assicurazione o che ne siano cessati per motivi diversi da quelli per i quali deve essere disposta la cancellazione dall’albo a norma del successivo articolo 9

2. A cura del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato l’albo è aggiornato alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicato entro i tre mesi successivi. Lo stesso Ministero provvede ad inviarne copia a tutte le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Per ciascun iscritto devono essere indicati almeno il nome, il cognome e l’anno di nascita, il comune di residenza e la data di iscrizione; per gli iscritti nella prima sezione dell’albo devono inoltre essere indicate la sede dell’agenzia e l’impresa preponente.

3.L’esercizio diretto o indiretto dell’attività di agenti di assicurazione, compresa la partecipazione finanziaria a società esercenti tali attività, è precluso ai mediatori di assicurazione o riassicurazione, denominati anche brokers, ed agli enti pubblici e loro dipendenti.

4. Per l’iscrizione nell’albo occorre: a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi; b) godere dei diritti civili; c) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro la amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a tre anni o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione da pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per omessa contribuzione, nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali; d) aver superato una prova di idoneità in un esame scritto e orale nelle seguenti materie: 1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia; 2) disciplina giuridica dell’esercizio delle assicurazioni private; 3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni; 4) principi di tecnica assicurativa. Per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea la prova del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c) può essere fornita attraverso le certificazioni, di data non anteriore a tre mesi, rilasciate a questo effetto dalle competenti autorità giudiziarie od amministrative dello Stato membro di origine o di provenienza del richiedente. La commissione di esame, i programmi, le modalità ed i compensi per i componenti della commissione stessa sono determinati con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentila la commissione di cui all’articolo 13. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo (2). Nella prima attuazione della presente legge detto decreto è emanato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge stessa

5. Costituiscono titoli equipollenti della prova di idoneità di cui alla lettera d) del precedente articolo: a) per i cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea, essere iscritti all’albo professionale degli agenti o avere comunque svolto l’attività di agenti di assicurazione per almeno due anni in uno dei suddetti Stati membri della Comunità economica europea; b) essere già stati iscritti nell’albo, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, per coloro che a seguito di cancellazione, chiedano nuovamente l’iscrizione entro i cinque anni successivi, sempre che tale cancellazione non sia stata determinata da provvedimenti disciplinari; c) avere svolto, sia in Italia che in uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, nei cinque anni antecedenti alla data della richiesta di iscrizione all’albo, almeno una delle seguenti attività: 1) attività lavorativa per almeno due anni in modo continuativo con qualifica di dirigente alle dipendenze di una impresa di assicurazione, pubblica o privata o di una impresa prevista dall’articolo 5 della legge istitutiva dell’albo dei mediatori di assicurazione (4); 2) attività relativa all’assunzione e alla produzione, ovvero alla gestione e alla trattazione di affari assicurativi con rapporto di lavoro subordinato presso un’impresa pubblica o privata o una agenzia di assicurazione per almeno tre anni in modo continuativo; 3) essere stato, per almeno due anni in modo continuativo, procuratore dell’agente riconosciuto dall’impresa; 4) essere stato, per almeno due anni, in modo continuativo subagente professionista, intendendosi per tale colui che, con l’onere di gestione, a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all’incarico affidatogli da un agente e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma. Costituisce titolo equipollente, agli effetti di cui al precedente comma, l’avere svolto, purché in modo continuativo, anche più di una delle attività suddette nel periodo previsto.

6. Qualora l’attività di agente di assicurazione sia esercitata da una società, l’obbligo di iscrizione nell’albo deve essere riferito ai legali o al legale rappresentante della società stessa, o a coloro che, muniti di necessari poteri, siano delegati dalla società allo svolgimento dell’attività di agente di assicurazione. Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato le eventuali variazioni dei soggetti di cui al precedente comma per l’aggiornamento dell’albo, entro e non oltre due mesi dall’avvenuta variazione.

7. In ogni caso di conferimento di incarico di agente di assicurazione, l’impresa preponente deve darne contestuale avviso al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonché alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia ove ha sede l’agenzia, comunicando le generalità dell’incaricato e indicando la data di conferimento dell’incarico e la sede dell’agenzia, nonché le condizioni di esercizio. In ogni caso di variazione della sede della agenzia, nonché nel caso di modifiche delle con dizioni di esercizio o di cessazione dall’incarico dell’agente, l’impresa preponente deve darne comunicazione, nel termine di trenta giorni dalla data della variazione o da quella di modifica della condizione di esercizio o di risoluzione del rapporto, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio. In ogni caso di scioglimento del contratto di agenzia l’impresa è tenuta a comunicare quale, fra le cause previste dalla legge o dagli accordi collettivi di categoria, ha determinato lo scioglimento stesso

8. La domanda per l’iscrizione all’albo deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti e l’assistenza degli impedimenti di cui all’articolo 4. Il richiedente, qualora non sia in possesso del requisito previsto dalla lettera d) di detto articolo e non possa produrre un titolo equipollente a norma dell’articolo 5, deve unire, alla domanda di iscrizione, richiesta di ammissione alla prova di idoneità.

9. Si procede alla cancellazione dall’albo dell’agente in caso di: a) rinuncia all’iscrizione; b) sopravvenuta preclusione ai sensi dello articolo 3; c) perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 4, lettere a) e b); d) condanna per uno dei delitti di cui all’articolo 4, lettera e); e) provvedimento disciplinare di radiazione di cui all’articolo 18, primo comma, lettera c); f) dichiarazione di fallimento; g) decorrenza dei termini di cui al successivo articolo 11, commi primo e secondo. La cancellazione dall’albo comporta la risoluzione di diritto del rapporto di agenzia.

10. L’iscritto cancellato dall’albo può esservi riammesso. Qualora la cancellazione sia stata disposta per causa diversa dalla rinuncia all’iscrizione o dalla decorrenza dei termini di cui all’articolo 11, commi primo e secondo, la riammissione è consentita quando siano cessati a norma di legge i presupposti che avevano determinato la cancellazione ovvero, nel caso di cancellazione per radiazione conseguente a procedimento disciplinare, quando siano trascorsi tre anni dal provvedimento di radiazione. Per la riammissione si osservano le disposizioni stabilite dalla presente legge per la iscrizione nell’albo.

11. L’agente iscritto alla sezione prima dell’albo che cessa dall’incarico è trasferito alla sezione seconda dalla data di risoluzione del contratto di agenzia. Qualora assuma altri incarichi di agente di assicurazione nel termine di un quinquennio dalla data di trasferimento alla sezione seconda, è trasferito nuovamente alla sezione prima; decorso, invece, un quinquennio senza che abbia ricevuto altri incarichi è cancellato dall’albo. Colui che, non avendo all’atto dell’iscrizione incarichi di agente di assicurazione, sia stato iscritto nella sezione seconda dell’albo, è, in caso di successivo conferimento di incarico, trasferito alla sezione prima con effetto dalla data di conferimento dell’incarico. Sono cancellati dall’albo gli scritti alla seconda sezione ai quali per cinque anni non siano stati conferiti incarichi di agente.

12. L’iscrizione è disposta dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, da effettuarsi dalla commissione per l’albo degli agenti di assicurazione di cui al successivo articolo 13. Con la stessa procedura saranno disposti il rigetto della domanda d’iscrizione e la cancellazione ai sensi dell’articolo 9. È fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al punto e) dello stesso articolo 9 per il quale si applica la procedura prevista al successivo articolo 19. Il rigetto della domanda di iscrizione e la cancellazione non possono essere pronunciati senza che l’interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni e, ove questi abbia un incarico in atto sia stata sentita anche l’impresa preponente. I provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dal parere espresso dalla commissione di cui al primo comma, e comunque non oltre centottanta giorni dalla domanda presentata ai sensi del precedente articolo 8, devono essere motivati e devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’interessato, all’impresa preponente e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona nel termine di dieci giorni da quello in cui sono stati adottati. Qualora dette comunicazioni e ogni altra notifica che si rendesse necessaria non potessero essere effettuate al domicilio dell’interessato, saranno fatte mediante pubblicazione nell’albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo del territorio in cui ha sede l’agenzia. I suddetti provvedimenti sono impugnabili davanti all’autorità giudiziaria ordinaria entro novanta giorni dalla data della comunicazione, notifica o pubblicazione di cui ai due commi precedenti. La competenza a provvedere è regolata dal disposto dell’articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

13. Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituita la commissione per l’albo degli agenti di assicurazione. Spetta alla commissione promuovere, istruire e deliberare procedimenti disciplinari e, al termine, sottoporre al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato gli atti motivati per la ratifica dei provvedimenti da adottare. La commissione è organo consultivo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per tutte le altre questioni concernenti la formazione e la tenuta dell’albo. La commissione è composta: 1) da un Sottosegretario di Stato al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che la presiede; 2) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con funzioni di vice-presidente; 3) da un funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica non inferiore a primo dirigente o ispettore capo aggiunto; 4) da quattro rappresentanti degli agenti iscritti alla sezione prima dell’albo; 5) da un rappresentante delle imprese di assicurazione. Tutti i membri della commissione, nonché i supplenti per ciascuno dei membri di cui ai numeri 4) e 5), sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. I membri di cui ai numeri 4) e 5) nonché i relativi supplenti sono prescelti dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tra i soggetti proposti dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. Qualora le rispettive organizzazioni non provvedano all’indicazione dei nominativi entro trenta giorni dalla richiesta, i membri di cui trattasi sono designati d’ufficio dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. La commissione decide a maggioranza dei suoi membri; a parità di voti prevale quello del presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dal funzionario della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al punto 3) del quarto comma.

14. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione per l’albo degli agenti di assicurazione. La commissione, che viene rinnovata ogni tre anni, è composta: 1) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato; 2) da un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che assolve anche le mansioni di segretario; 3) da tre rappresentanti degli agenti iscritti all’albo, nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, su proposta delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

15. La commissione nazionale e le commissioni provinciali per l’albo degli agenti di assicurazione, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati dalla presente legge: a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia dell’albo e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti all’albo; b) controllano la legittimazione degli esercenti l’attività di agente di assicurazione; c) esercitano funzioni di controllo sull’etica professionale degli iscritti all’albo e vigilano sul corretto esercizio dell’attività agenziale; d) promuovere iniziative atte ad elevare la qualificazione e l’aggiornamento professionale degli agenti.

16. La commissione nazionale e le commissioni provinciali per l’albo degli agenti di assicurazione si riuniscono in sessione ordinaria ogni trimestre ed in sessione straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta. Per ogni giornata di sedute è corrisposto ai partecipanti un gettone di presenza nella misura di legge.

17. All’atto della presentazione della domanda d’iscrizione all’albo il richiedente è tenuto a provare il versamento della tassa di concessione governativa di L. 50.000, prevista al numero 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il versamento deve essere effettuato all’ufficio del registro di Roma e la relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Gli iscritti all’albo sono inoltre tenuti al pagamento della tassa annua di L. 50.000, da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferisce l’iscrizione. Le entrate che deriveranno dall’applicazione del presente articolo sono riservate esclusivamente all’erario dello Stato.

18. L’iscritto che nell’esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi all’etica, alla dignità ed al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari: a) richiamo; b) censura; c) radiazione dall’albo. Il richiamo consiste in una dichiarazione di biasimo serio; è motivato ed è inflitto per lievi trasgressioni. Viene notificato all’iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e di esso è data comunicazione anche all’impresa preponente. La censura è disposta per rilevanti manchevolezze. Viene notificata all’iscritto con le stesse modalità del richiamo e di essa è data comunicazione anche alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona. La radiazione determina la decadenza immediata dall’incarico ed è inflitta per fatti di particolare gravità: di essa è data comunicazione con le stesse modalità di cui al comma precedente a tutte le imprese operanti in Italia e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per zona. Le disposizioni del presente articolo si osservano, in quanto applicabili, anche nei confronti degli iscritti alla sezione seconda dell’albo.

19. Il procedimento disciplinare è promosso dalla commissione per l’albo degli agenti d’assicurazione di cui all’articolo 13, anche su segnalazione motivata delle commissioni di cui all’articolo 14. Il presidente della commissione dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale. La comunicazione all’interessato deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l’avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l’interessato stesso di estrarne copia. Deve altresì contenere l’invito all’interessato di far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive e documenti probatori. L’interessato ha facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa. Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentiti il relatore e l’agente sottoposto a procedimento disciplinare, sempreché ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, comunicando al Ministro le proprie decisioni. L’impresa preponente dell’agente sottoposto al procedimento disciplinare ha diritto di chiedere di essere sentita dalla commissione, prima che questa abbia preso le proprie deliberazioni; a tale effetto il presidente della commissione deve dare comunicazione all’impresa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’apertura del procedimento e della data fissata per la trattazione orale. Contro il provvedimento di radiazione dall’albo può essere proposta impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi del quinto comma del precedente articolo 12.

20. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede a dare comunicazione alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle cancellazioni dall’albo disposte a norma degli articoli 9 e 11.

21. Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18, l’esercizio dell’attività di agente di assicurazione in violazione della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.500.000. Il conferimento o il mantenimento di incarichi di agente di assicurazione in violazione delle norme della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 . Nel caso di doloso affidamento di mandato di agente a chi non è regolarmente iscritto all’albo, l’impresa è punita con l’ammenda di lire 20.000.000 e, nel caso di recidiva, con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio. Con il decreto di revoca, disposto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, si provvede anche alla liquidazione coatta amministrativa dell’impresa.

22. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per l’anno 1978, si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. Nella prima formazione dell’albo, salvo il disposto dell’articolo 3, hanno diritto all’iscrizione tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno sei mesi di effettiva attività di agente per incarico di una o più imprese di assicurazione, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, lettera d), ed all’articolo 5. La domanda di iscrizione deve essere presentata dall’interessato al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, corredata dai certificati attestanti i requisiti richiesti dall’articolo 4, lettere a), b) e c).

24. Sono esclusi dall’applicazione dell’articolo 3 della presente legge gli enti pubblici e le persone giuridiche di diritto privato che esercitano pubbliche funzioni nonché i loro dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno tre anni, per incarico di una impresa di assicurazione, attività di gestione e di sviluppo di affari assicurativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

25. All’entrata in vigore della presente legge il comitato per l’albo istituito con l’accordo stipulato in data 15 gennaio 1973 fra l’Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione e il Sindacato nazionale agenti trasmetterà alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo l’elenco degli iscritti e la relativa documentazione. Gli iscritti all’albo di cui al comma precedente sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui all’articolo 23 e sono iscritti alla sezione prima o alla sezione seconda in base ai criteri stabiliti nell’articolo 1 della presente legge.