Codice civile (art. 1742 – 1753) – Testo previgente (*)
Codice civile (stralcio)
1742 Nozione
Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
Ciascuna parte ha il diritto di ottenere dall’altra una copia del contratto della stessa sottoscritto. (1)
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(1) Comma aggiunto dall’art. 1 del d.leg.vo 10 settembre 1991, n. 303.
1743 Diritto di esclusiva
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
1744 Riscossioni
L’agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente. Se questa facoltà gli è stata attribuita, egli non può concedere sconti o dilazioni senza speciale autorizzazione.
1745 Rappresentanza dell’agente
Le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali sono validamente fatti all’agente.
L’agente può chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse del preponente e presentare i reclami che sono necessari per la conservazione dei diritti spettanti a quest’ultimo.
1746 Obblighi dell’agente
L’agente deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.
Egli deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.
1747 Impedimento dell’agente
L’agente che non è in grado di eseguire l’incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente. In mancanza è obbligato al risarcimento del danno.
1748 Diritti dell’agente (1)
L’agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l’affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all’agente in proporzione della parte eseguita.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
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(1) Testo originario codice civile ’42
1748 Diritti dell’agente ed obblighi dei proponenti (1)
L’agente ha diritto alla provvigione solo per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione. Se l’affare ha avuto esecuzione parziale, la provvigione spetta all’agente in proporzione della parte eseguita.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi direttamente dal preponente, che devono avere esecuzione nella zona riservata all’agente, salvo che sia diversamente pattuito.
L’agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi anche dopo lo scioglimento del contratto se la conclusione è effetto soprattutto dell’attività da lui svolta.
L’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia.
Il preponente deve porre a disposizione dell’agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all’agente le informazioni necessarie all’esecuzione del contratto; in particolare avvertire l’agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazione commerciali sarà notevolmente inferiore a quello che l’agente avrebbe potuto normalmente attendersi. Il preponente deve inoltre informare l’agente, entro un termine ragionevole, dell’accettazione o del rifiuto e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.
Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente.
L’agente ha diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per verificare l’importo delle provvigioni liquidate.
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(1) Articolo così modificato dall’art. 2 del d.leg.vo 10 settembre 1991, n. 303.
1749 Mancata esecuzione del contratto
La provvigione spetta all’agente anche per gli affari che non hanno avuto esecuzione per causa imputabile al preponente.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata [dalle norme corporative] dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
1750 Recesso dal contratto
Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso all’altra parte nel termine stabilito [dalle norme corporative o] dagli usi.
Il termine di preavviso può essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennità.
1751 Indennità per lo scioglimento del contratto
All’atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità proporzionale all’ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
Da tale indennità deve detrarsi quanto l’agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente.
L’indennità è dovuta anche se il rapporto di agenzia è sciolto per invalidità permanente e totale dell’agente.
Nel caso di morte dell’agente l’indennità spetta agli eredi.
1752 Agente con rappresentanza
Le disposizioni del presente capo si applicano anche nell’ipotesi in cui all’agente è conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
1753 Agenti di assicurazione
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate [dalle norme corporative o] dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell’attività assicurativa.
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(*) N.B. La presente sezione riporta il testo legislativo degli artt. 1742 -1753 c.c. ante la riforma definitiva apportata dal d.leg.vo 65/99. Si tratta quindi di norme ormai non più applicabili. Per la consultazione delle norme codicistiche attualmente in vigore si rimanda a Codice civile (art. 1742 – 1753) – Testo vigente.