Svolgimento dell’incarico (Modello 2)
) Svolgimento dell’incarico
L’Agente dovrà promuovere la conclusione dei contratti di vendita dei prodotti contrattuali secondo i seguenti criteri:
-Far conoscere alla clientela, nel modo e nelle forme più adatte e soprattutto con frequenti e sistematiche visite personali, i prodotti contrattuali, sottoponendo offerte e listini ed esercitando presso la stessa la più opportuna propaganda, secondo le istruzioni impartite dal Preponente.
-La promozione degli affari dovrà avvenire nel rispetto dei prezzi, periodicamente comunicati a mezzo dei listini di vendita.
-L’Agente si impegna a comunicare al Preponente i reclami relativi ad eventuali vizi dei prodotti venduti e ad eseguire le indicazioni del Preponente concernente detti reclami.
– L’Agente dovrà trasmettere al Preponente le proposte d’ordine (o le copie commissioni) raccolte dalla clientela nel più breve tempo possibile, e soltanto a quest’ultimo spetterà decidere in merito alla loro accettazione. Le vendite promosse dall’Agente devono quindi intendersi con la clausola “salvo approvazione della Casa”. Le proposte d’ordine (o le copie commissioni) devono contenere tutte le indicazioni relative al tipo di merce, al prezzo, alle condizioni di consegna e di pagamento.
– Le proposte d’ordine non eseguite, in tutto o in parte, entro ___ giorni dal loro invio devono intendersi totalmente o parzialmente rifiutate dal Preponente
-I termini di consegna indicati sulle ordinazioni non potranno mai essere impegnativi né essenziali, ma solo indicativi.
-L’Agente dovrà assumere le opportune informazioni sulla solvibilità della clientela al fine di assicurare il buon fine delle operazioni di vendita.
-L’Agente dovrà collaborare con il Preponente nell’eventuale recupero dei crediti, provvedendo, solo in casi speciali e previa richiesta ad incassare l’importo che dovrà essere prontamente rimesso, non potendo l’Agente trattenerlo per nessun motivo, neppure in conto compensazione di eventuali crediti verso il Preponente.
-L’Agente non potrà modificare termini e condizioni di vendita senza preventiva autorizzazione scritta del Preponente e non potrà rilasciare quietanza.
-Il Preponente si riserva il diritto di far visitare la zona da incaricati, con l’obbligo per l’Agente di accompagnarli nelle visite alla clientela. Dette visite saranno occasionali e potranno essere effettuate su iniziativa del Preponente o su motivata richiesta dell’Agente.
– L’Agente dovrà segnalare immediatamente al Preponente qualsiasi violazione dei marchi, dei segni distintivi, del nome dei prodotti contrattuali, nonché la loro imitazione servile o contraffazione e più in generale qualsiasi atto che si concreti in concorrenza sleale.
-L’Agente dovrà comunicare senza indugio l’eventuale insorgenza di impedimenti che possano pregiudicare il corretto assolvimento dell’incarico secondo le istruzioni contenute nel presente contratto.
-Il Preponente deve mettere a disposizione dell’Agente la necessaria documentazione relativa ai prodotti e fornire allo stesso le notizie utili a svolgere, nella maniera più producente, il proprio mandato.
