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*) Garanzia dell’ AGENTE

In armonia con quanto previsto dall’art. 28 della l. 21.12.1999, n. 526, modificativa dell’art. 1746 c.c., le parti convengono sin d’ora, essendosene già tenuto conto in sede di determinazione della misura provvigionale, che verrà concordata di volta in volta un’apposita garanzia, contenuta nel limite provvigionale del ……%, da parte dell’AGENTE in riferimento ad affari individualmente determinati che non siano andati a buon fine in seguito ad inadempimento e/o comunque insolvenza del cliente.

I presupposti di operatività della garanzia e sua applicazione interverranno allorquando si assista ad un’ inadempimento e/o insolvenza del terzo cliente.

Le parti convenzionalmente concordano che tale ipotesi si verifichi allorquando il cliente debitore non provveda al pagamento entro 30 (trenta) giorni dal primo sollecito di pagamento inviato dalla PREPONENTE mediante lettera raccomandata A/R e/o comunque in caso di suo fallimento o assoggettamento a procedura concorsuale.

E’ esclusiva facoltà della PREPONENTE, in presenza di mancato pagamento della merce venduta al cliente, attivare nei di lui confronti azioni legali atte al recupero coattivo delle somme dovute senza che, in difetto, l’AGENTE possa vantare alcun diritto nei confronti della PREPONENTE anche a titolo di provvigioni e/o indennità e/o risarcimento danni.

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*) Inserire il numero progressivo della clausola