Sconti. Divieto

*) Sconti. Divieto

E’ fatto divieto all’AGENTE di concedere sconti alla clientela sulla merce acquistata diversi da quelli indicati dalla PREPONENTE.

L’ inosservanza dell’AGENTE a tale obbligo legittimerà la PREPONENTE ad addebitare all’AGENTE gli sconti concessi (oppure, in alternativa:” L’ inosservanza dell’AGENTE a tale obbligo legittimerà la PREPONENTE ad avvalersi della risoluzione del rapporto ex art. 1456 c.c.”)

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*) Inserire il numero progressivo della clausola