Sconti. Divieto
*) Sconti. Divieto
E’ fatto divieto all’AGENTE di concedere sconti alla clientela sulla merce acquistata diversi da quelli indicati dalla PREPONENTE.
L’ inosservanza dell’AGENTE a tale obbligo legittimerà la PREPONENTE ad addebitare all’AGENTE gli sconti concessi (oppure, in alternativa:” L’ inosservanza dell’AGENTE a tale obbligo legittimerà la PREPONENTE ad avvalersi della risoluzione del rapporto ex art. 1456 c.c.”)
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*) Inserire il numero progressivo della clausola