Poteri rappresentativi (Modello 1)
*) Poteri di rappresentanza
All’AGENTE vengono conferiti poteri di rappresentanza ex art. 1752 c.c. In virtù di ciò l’AGENTE potrà procedere alla conclusione dei contratti di vendita dei prodotti della PREPONENTE già oggetto del presente contratto di agenzia (1).
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*) Inserire il numero progressivo della clausola
(1) Di regola, l’attività dell’agente è limitata alla promozione degli affari per conto del preponente, senza che ciò implichi l’attribuzione del potere di concludere i contratti finali con i clienti da lui individuati. In virtù di ciò l’agente trasmette al preponente gli ordini – o commissioni – raccolti presso i potenziali clienti, i quali hanno natura di mera proposta contrattuale, spettando al preponente provvedere alla conclusione dei relativi contratti ove lo ritenga opportuno. L’ art. 1752 c.c. prevede prevede però la possibilità che all’agente sia conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti, in modo tale da impegnare direttamente quest’ultimo nei confronti dei terzi.
