Obbligo di riservatezza (Modello 3)

*) Obbligo di riservatezza

Il PREPONENTE e l’AGENTE si impegnano a non divulgare a terzi quanto stabilito e convenuto nel presente contratto nonchè ogni altra informazione relativa all’organizzazione ed al modus operandi dell’altra parte, ed a garantire che tale riservatezza venga osservata anche da eventuali collaboratori degli stessi.

Per tutta la durata del rapporto e successivamente al suo scioglimento, sia il PREPONENTE che l’AGENTE si obbligano a tutelare la segretezza delle informazioni riservate con lo stesso grado di diligenza che devono dedicare alle proprie informazioni aventi la stessa natura.

E’ salva la facoltà del PREPONENTE di liberamente comunicare, ove necessario, le Informazioni riservate all’interno della propria organizzazione di commerciale.

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*) Inserire il numero progressivo della clausola