Esclusiva (Modello 2)
*) Esclusiva
L’AGENTE si obbliga per tutta la durata del contratto a non svolgere nel territorio nazionale sotto qualsiasi forma, anche per interposta persona, attività di ogni genere a favore di concorrenti del PREPONENTE e a non esercitare in proprio l’attività del PREPONENTE stesso.
L’AGENTE, all’atto della sottoscrizione del presente contratto, consegna al PREPONENTE l’elenco delle case rappresentate e si impegna a comunicargli ogni successiva variazione di esso.
Il PREPONENTE si obbliga a non avvalersi, nella zona assegnata all’Agente, di terzi per la promozione dì contratti relativi ai prodotti affidati all’AGENTE. Il PREPONENTE potrà in ogni caso trattare direttamente con la clientela, riconoscendo all’AGENTE la relativa provvigione.
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*) Inserire il numero progressivo della clausola Memento:
1) L’esclusiva rappresenta un elemento naturale del contratto di agenzia operativa anche in assenza di una espressa previsione contrattuale.
2) per la regolamentazione legislativa v. art. 1743 c.c.