Adempimento incarico (modello 2)
*) Modalità di adempimento dell’incarico
L’incarico viene conferito all’AGENTE affinché lo stesso, con serietà, coscienza professionale e metodicità, con indipendenza ed autonomia, salvo osservare le direttive e norme emanate ed emanande dalla PREPONENTE, promuova ed incrementi le vendite dei prodotti nei confronti dei clienti di cui al successivo punto 3).
In particolare l’AGENTE si impegna a:
a) visitare regolarmente la clientela ed a trasmettere alla PREPONENTE , via telex, e – mail o telefax, le offerte e gli ordini da Lui raccolti nella zona assegnatagli, alle condizioni stabilite dalla PREPONENTE, che resta libera di accettare o rifiutare ogni vendita promossa dall’AGENTE in base al presente contratto. b) visitare la sede dell’azienda della PREPONENTE quando sia dalla stessa espressamente convocato;
c) non offrire né vendere, sia direttamente che indirettamente, i prodotti della PREPONENTE in località non comprese nella zona a lui affidata;
d) coadiuvare gli Ispettori od altri incaricati della PREPONENTE durante la loro permanenza nella zona di sua competenza, accompagnandoli nella visita alla clientela, e ciò senza pretendere alcun rimborso di spese;
e) fornire alla PREPONENTE le informazioni riguardanti le condizioni del mercato della zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari;
f) raggiungere i target di vendita eventualmente comunicati dalla PREPONENTE;
g) assumere solo ordini con clausola “SALVO APPROVAZIONE DELLA CASA”, restando pertanto riservata alla PREPONENTE l’accettazione definitiva, in tutto o in parte dell’ordine;
h) accertarsi con tutti i mezzi opportuni, prima di assumere ordini, della solvibilità dei clienti ed informare tempestivamente la PREPONENTE delle eventuali variazioni di tale solvibilità che possono compromettere il recupero dei crediti;
i) informare immediatamente la PREPONENTE di ogni contestazione della clientela;
l) mantenere strettamente confidenziali tutte le notizie o informazioni relative alla PREPONENTE ed alle sue attività delle quali l’AGENTE dovesse venire a conoscenza nell’espletamento dell’incarico affidatogli o in qualsiasi altra occasione;
m) non fare spese di pubblicità per conto della PREPONENTE senza preventiva autorizzazione di quest’ultima. In caso di inosservanza le spese relative non saranno rimborsate all’AGENTE.
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*) Inserire il numero progressivo della clausola