CONTRATTO DI AGENZIA (Modello 11)
Tra
ALFA SPA, ___________ con sede legale in_____ via ______in persona del legale rappresentante p.t. _____________, cod. fisc. ___________________partita iva ________________ (qui di seguito “società”)
e
MARIO ROSSI, residente in ___________, via ___________, cod. fisc. __________________, partita IVA ___________________ iscrizione Cciaa n .____, iscrizione Enasarco n . ____ (qui di seguito “l’agente”).
ART. 1 – ATTIVITÀ DELL’AGENTE
L’agente eserciterà la propria attività in forma autonoma ed indipendente, nell’osservanza delle istruzioni impartite dalla società ai sensi dell’art. 1746 c.c. , senza obblighi di orario, di lavoro e di itinerari predeterminati. Le istruzioni terranno conto dell’autonomia operativa dell’agente, il quale sarà comunque tenuto ad informare costantemente la società sulla situazione del mercato in cui opera,nonché a relazionare la stessa, ma senza criteri di periodicità determinata.
ART. 2 – ZONA
L’attività dell’agente dovrà essere svolta nella seguente zona: _________________
Ai fini del riconoscimento delle provvigioni spettanti all’agente si farà riferimento al luogo in cui sarà stato raccolto l’ordine, e non al luogo di consegna della merce. Qualora l’affare venga concluso direttamente dalla società, la provvigione spetterà all’agente nella cui zona si trova la sede legale del cliente, salvo quanto qui di seguito previsto.
L’agente non avrà diritto ad alcuna provvigione relativa alle vendite effettuate dalla società nella zona ai clienti espressamente indicati all’allegato “A” al presente contratto cui la società potrà vendere i prodotti direttamente e/o tramite altri agenti e/o intermediari.
ART. 3 – PRODOTTI
I prodotti di cui l’agente dovrà promuovere la vendita sono quelli elencati nell’allegato “B”.
La società si riserva, in relazione alle proprie esigenze commerciali, di modificare detto elenco, dandone preavviso all’agente.
ART. 4 – ESCLUSIVA E DIVIETO DI CONCORRENZA
In costanza di rapporto l’agente non svolgere analoga attività di agenzia per conto di aziende concorrenti
ART. 5 – RAPPRESENTANZA
L’agente non ha la rappresentanza della società e, pertanto, non potrà assumere nessun obbligo per conto di quest’ultima.
ART. 6 – SUB-AGENTI
L’agente non potrà nominare sub – agenti, senza espressa autorizzazione scritta della società. In caso di nomina di uno o più sub – agenti, fatta salva l’eventuale applicazione dell’articolo 15 del presente contratto, ed anche qualora la nomina sia stata approvata dalla società, resta inteso che la responsabilità per l’esecuzione dell’incarico di ciascun sub – agente e per il relativo compenso sarà a carico esclusivo dell’agente.
ART. 7 – ORDINI
Nella promozione dei prodotti l’agente dovrà attenersi ai prezzi del listino in vigore, ed alle condizioni generali, e/o particolari, di vendita della società, con le eventuali variazioni apportate ad insindacabile giudizio della società e tempestivamente comunicate all’agente.
Tutte le proposte che verranno trasmesse alla società si intendono subordinate alla approvazione della stessa.
L’agente non ha, pertanto, alcun diritto di impegnare la società.
È facoltà della società sospendere le spedizioni ed annullare gli ordini in tutti i casi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, i casi di sciopero delle ditte fornitrici, sciopero dei trasportatori, delle dogane, sciopero del personale della società da qualsiasi causa determinato da sopravvenute difficoltà che ritardino o non consentano, in tutto od in parte, l’approvvigionamento o rendano più onerosa la fornitura ecc., nonché ovviamente, in caso di mora o ritardo nei pagamenti del cliente. Nell’ipotesi sopra richiamata e, naturalmente, in mancanza di accettazione totale o parziale dell’ordine, da parte della società, nessuna provvigione sarà dovuta all’agente. La merce sarà spedita ai clienti direttamente dalla società e dalla società esclusivamente fatturata.
È fatto divieto all’agente di rilasciare quietanze, concedere sconti e/o dilazioni di pagamento, salvo specifica autorizzazione della società.
ART. 8 – PROVVIGIONI
Per tutta l’attività l’agente ha diritto, sugli ordini accettati ed andati a buon fine, ad una provvigione lorda nella proporzione di cui all’allegato “C” al presente contratto, calcolata sull’importo fatturato al netto di tasse e/o imposte di qualsiasi tipo, e di qualsiasi spesa. Detta provvigione verrà pagata alla fine di ogni trimestre.
Nei 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre, la società invierà all’agente il conto delle provvigioni con l’elenco delle fatture incassate nel corso del trimestre stesso, unitamente all’importo delle provvigioni così determinate, al netto delle ritenute di legge.
ART. 9 – CONTENZIOSO
L’agente dovrà adoperarsi, nell’interesse suo e della società, per ottenere la bonaria risoluzione delle eventuali contestazioni che sorgessero da parte dei clienti.
In caso di insolvenza da parte di clienti, l’agente si adopererà affinché la società possa recuperare al più presto il relativo credito, senza che ciò possa dare all’agente diritto ad ulteriori compensi non previsti dal presente mandato.
L’agente si obbliga a verificare che non venga posta in essere qualunque attività che sia in violazione dei diritti della società ai segni distintivi di sua proprietà o comunque che costituiscano concorrenza sleale con la stessa.
ART. 10 – DEPOSITO
Nel caso in cui la società costituisca presso l’agente un deposito dei propri prodotti le obbligazioni reciproche derivanti dal detto deposito saranno regolate separatamente.
ART. 11 – ISPEZIONE
La società si riserva la facoltà di inviare in un qualunque momento un proprio ispettore nella zona assegnata all’agente, sia per assistenza che per verifica dell’operato dell’agente stesso e di eventuali sub – agenti.
L’agente è tenuto a permettere all’ispettore di accedere ai suoi uffici ed esaminare la sua documentazione, nonché a prestare ogni ulteriore collaborazione necessaria per il compimento dell’ispezione.
L’agente garantisce che la società potrà esercitare detta facoltà anche nei confronti di eventuali sub – agenti.
ART. 12 -INFORMAZIONI DI MERCATO
L’agente dovrà fornire alla società tutte le informazioni per valutare le condizioni del mercato della sua zona. inoltre dovrà, di volta in volta, comunicare le informazioni necessarie per valutare la convenienza dei singoli affari prospettati.
In particolare l’agente sarà tenuto ad assumere informazioni sulla solvibilità dei clienti, soprattutto qualora debbano essere effettuate forniture di rilevante importo.
ART. 13 – DURATA
Il presente mandato ha validità di 1 (uno) anno, con decorrenza dal ________
Alla scadenza, in assenza di disdetta da comunicarsi con preavviso di almeno 1 (un) mese con raccomandata a.r., sarà rinnovato a tempo indeterminato, con facoltà, per ciascuna delle parti, di disdetta in qualsiasi momento mediante preavviso di 2 (due) mesi se durante il secondo anno contrattuale, 3 (tre) mesi se durante il corso del terzo anno contrattuale, di 4 (quattro) mesi se durante il quarto anno contrattuale, di 5 (cinque) mesi se durante il quinto anno contrattuale e di 6 (sei) mesi per tutti gli anni successivi. La disdetta dovrà essere inviata con lettera raccomandata a.r.
ART. 14 – PATTO DI NON CONCORRENZA
L’agente, a seguito dello scioglimento, per qualsiasi causa, del presente contratto, si impegna, ai sensi dell’articolo 1751-bis del codice civile, a non condurre alcuna attività in concorrenza per clientela, genere di prodotti o servizi, nella medesima zona, con la società. Quanto sopra per un periodo di 2 (due) anni.
A fronte di tale obbligo l’agente avrà diritto ad un indennizzo come stabilito dall’AEC vigente ed applicabile.
ART. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in caso di inadempimento dell’Agente alle obbligazioni stabilite dagli articoli:
4. Divieto di Concorrenza;
6. Sub -Agenti;
12. Ispezione.
ART. 16 – GIURISDIZIONE – FORO COMPETENTE
L’agente accetta espressamente la giurisdizione esclusiva del giudice italiano per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, convenendosi la competenza esclusiva del Foro di ___________
ART. 17 -LEGGE APPLICABILE – AEC APPLICABILE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Al presente contratto, per quanto qui non previsto, sarà assoggettato all’AEC _______, settore _____
